(segue) La politica interna alla Camera
(22 novembre 1924)
[Inizio scritto]

      E voi sapete anche come è nato lo Statuto, e voi on. Orlando, che siete siciliano, mi insegnate che lo Statuto è nato a Palermo, più che a Torino. Palermo, Napoli, Firenze, Torino.
      Voi sapete che fu compilato all'ultima ora, mentre Genova era insorta, chiedendo la guardia nazionale e il bando dei gesuiti, mentre Cavour martellava nel suo giornale. E fu redatto in francese. Era un punto di partenza, non un punto di arrivo; un cominciamento, non un fine.
      E non poteva comprendere tutta la storia dell'Italia futura, perché l'Italia del '48 era il Piemonte, la Liguria, la Sardegna e la Savoia.
      Oggi l'Italia è un'entità grande e solenne, non soltanto per i suoi 48 milioni di abitanti, ma per quello che ha fatto.
      E voi siete stato attore della grande gesta. E voi sapete che nella seduta dell'11 maggio 1920 fu presentato alla Camera un disegno di legge che modificava sostanzialmente l'art. 5 dello Statuto, quello che conferisce alla Corona la più gelosa e la più alta prerogativa: dichiarare la guerra e fare i trattati di pace.
      Ed è interessante notare il preambolo della relazione che accompagna il disegno di legge. Diceva il relatore: «È massima del diritto pubblico non più discutibile che disposizioni dello Stato costituzionale possano essere modificate con atto del potere legislativo».
      E nella seduta del 7 febbraio 1920, l'allora guardasigilli, con una relazione in cui — e il particolare ha la sua importanza — la parola del Re è stampata con l'iniziale minuscola, presentava un disegno di legge che modificava radicalmente l'articolo 8 dello Statuto che contempla le prerogative sovrane per l'amnistia e l'indulto. E che cosa è rimasto dell'art. 3, dell'art. 29 e dell'art. 28, in cui viene prescritto il preventivo permesso del vescovo per la pubblicazione di libri sacri? Con l'articolo 32 viene riconosciuto il diritto di riunione in luoghi chiusi e senz'armi, che non è applicabile in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Molti degli articoli che concernono la Camera dei deputati sono decaduti: ad esempio non è più necessario aver compiuto 30 anni per essere deputato.

(segue...)