1. - Comandante supremo di ognuna e di tutte le Forze Armate, ovunque dislocate è, per delega di S. M. il Re, il DUCE;
2. - Tale comando il DUCE esercita a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale il quale dispone di un suo Stato Maggiore Generale.
Le principali funzioni del Capo di Stato Maggiore Generale sono;
a) tenere al corrente il DUCE del quadro generale della situazione militare delle varie FF. AA. e, in relazione anche alla situazione del nemico, delle loro possibilità operative. Prendere di conseguenza gli ordini e le direttive di massima per la condotta delle operazioni;
b) impartire ai Capi di Stato Maggiore delle varie Forze Armate gli ordini e le direttive conseguenti, per lo svolgimento, nel campo strategico, delle dette operazioni;
c) seguire lo sviluppo delle operazioni, intervenendo quando ne manifesta la necessità, specie per assicurare il coordinamento tempestivo impiego delle Forze Armate.
4. - Sulla base degli ordini che riceveranno dal DUCE in quanto Comandante Supremo o dal Capo di S. M. Generale:
a) i Capi di S. M. delle FF. AA. — Esercito, Marina, Aviazione — eserciteranno reale e piena azione di comando sulla rispettiva forza armata dislocata in Patria (Italia peninsulare, isole, Albania). Tale azione di comando pertanto non deve intendersi in funzione della loro qualità di Alti Comandanti, come era stato precedentemente concordato, ma in funzione della loro qualità di Capi di S. M.; d'ordine ed in nome quindi del DUCE, Comandante Supremo di tutte le Forze Armate;
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