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Leggi elettorali
(1952)
E' democratico il principio di ripetere le elezioni per il Consiglio Provinciale in seguito alla morte o alle dimissioni di un consigliere, come è stato stabilito a Genova per i collegi di Pegli e di S. Fruttosio? Perché, come avviene per il Parlamento, non si provvede, anche per evitare spese, alla semplice sostituzione con i candidati non eletti che seguono nella graduatoria? (G.P.S. - Genova Centro)
La legge 8 marzo 1951, n. 122, sulle elezioni del Consiglio Provinciale non è certo un modello di democrazia, come non lo sono in genere tutte le leggi di questo beato momento della vita italiana e in particolare le leggi elettorali che accolgono ogni trucco e ogni tortuosità allo scopo di deformare la volontà reale del blocco elettorale.
Ricorderai certamente il “trucco” caratteristico della legge di cui ci stiamo occupando costituito dalla ripartizione dei Collegi secondo “linee di forza” calcolate dal partito dominante e con un numero variabile di elettori per cui si passava dai 60.000 elettori di alcune zone operaie cittadine ai 15.000 delle zone dell'entroterra.
Ma la legge, oltre ad una allegra concezione dell'aritmetica elettorale, ha sancito un ibrido connubio fra il principio della proporzionale e quello dei collegi uninominali, allo scopo di sfruttare, anche per la formazione dei consigli provinciali, il magnifico trucco degli apparentamenti.
Ai fini di quanto ti interessa basterà ricordarti che la Provincia viene divisa in un numero di collegi pari a due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. Perciò solo due terzi dei consiglieri vengono eletti, sulla base del maggior numero di voti ottenuti in ciascun collegio, secondo il principio uninominale. L'altro terzo viene eletto applicando il principio della proporzionale sulla somma dei voti ottenuti da tutti gli altri candidati riuniti in gruppo (gruppo di... parenti).
Deriva da ciò che la sostituzione di consiglieri deceduti o dimissionari avviene in modo diverso secondo il modo con il quale quei consiglieri vennero eletti.
Se si tratta di sostituire un consigliere eletto nei primi due terzi (e questo è il caso sia del compianto compagno Tarello, sia del dimissionario Manca) occorre rispettare il principio uninominale e quindi rifare le lezioni, se si tratta invece di sostituire un consigliere eletto attraverso la somma dei resti, allora si ha la pura e semplice sostituzione con il consigliere che segue con una maggior cifra individuale e che appartenga allo stesso gruppo del defunto o del dimissionario.
E' un bel pasticcio, lo so, ma non è proprio colpa né dei comunisti, né dei socialisti.
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