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ANNUARIO A.S. 1927-28 1928-29
R. Istituto Tecnico 'V. Comi' di Teramo
Quirino Valente (cura)
Tipografia Cioschi, 1930, pagine 141

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a cura di Federico Adamoli

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   AET. 5.
   Nessun alunno potrà uscire dall'Istituto durante il periodo delle lezioni senza il permesso del Preside. Alle alunne è vietato di vagare o soffermarsi nei corridoi per qualsiasi ragione.
   ART. 6.
   Ogni alunno, oltre i libri e quanto è necessario per seguire con profitto le lezioni, dovrà portare seco il Diario scolastico sul quale uno dei genitori o chi li rappresenta, apporrà la propria firma. In esso gli insegnanti potranno porre notizie ed osservazioni riguardanti la condotta e il profitto dell'alunno, per informare le famiglie.
   Nella successiva lezione l'alunno dovrà presentare al Professore, che vi appose le osservazioni, il Diario firmato per presa visione.
   ART. 7.
   E' proibito agli alunni di gettare per terra, così nelle aule come nei corridoi, pezzi di carta od altro, di scrivere sulla porte o di farvi disegni o figure di qualsiasi genere, di danneggiare i banchi o il materiale scolastico. Crii eventuali danni dovranno risarcirsi dagli alunni riconosciuti colpevoli, i quali potranno inoltre essere 'sottoposti a procedimenti disciplinari. Nel caso che i colpevoli non possano essere individuati, tutti gli alunni della classe saranno tenuti al risarcimento dei danni.
   ART. 8.
   Gli alunni assenti ad una lezione, non potranno essere riammessi alle successive, senza il permesso del Preside, il quale riterrà non giustificate tutte le assenze non dipendenti da gravi motivi o da forza maggiore; potrà esigere che il padre dell'alunno si rechi di persona nell'Ufficio di Presidenza per le informazioni del caso.
   L'alunno che per indolenza o malvolere frequenti saltuariamente le lezioni, traodono scarso o nessun profitto, sarà punito a norma dell'ari. 19 del R. D. 4-7-925 N. 6B3.
   ART. 9. L'assenza da una o più lezioni, non può giustificare l'alunno

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