Storia d'Ancona dalla sua fondazione di Agostino Peruzzi
LIBRO XII. I 167
gli statuti d' essa cittą, e farebbelo esercitare da' suoi uffģziali e familiari ;
« Che conserverebbe, e manterrebbe, e vantaggerebbe i beni, i diritti, le giurisdizioni, le grazie , i privilegii, gli onori del comune e del popolo;
« Che la giustizia a ciascuno amministrerebbe senza parzialeggiare , nč a chi che si fosse farebbe ingiuria ;
« Che tutto darebbe il suo favore, onde guarentiti da soperchierie ed oppressioni fossero gli ecclesiastici, le chiese, gli ospitali, le vedove, i pupilli, gli orfani, e le altre miserabili persone;
« Che durante il tempo del suo reggimento egli co' suoi uffģziali e familiari farebbe il suo risedio in cittą, per esentarvi il suo uffģzio, nč si assenterebbe dalla cittą slessa, e dal suo contado e distretto;
« Che si starebbe contento del salario promessogli ; nč per sč, nč per altri altro domanderebbe , uč riceverebbe dal comune , e da' privati, tranne quanto era negli statuti assegnato per le esecuzioni;
« Che pure ed incontaminate avrebbe le mani da regali e donativi, e farebbe opera, che incontaminate e pure le avessero ancora i suoi uffģziali e familiari ;
« Cbe per questi risponderebbe egli sģ al comune e sģ ad ogni persona della cittą , e del suo contado e distretto;
« Che osserverebbe e farebbe osservare tutti e singoli gli statuti, le riformagioni, gli ordinamenti, i decreti del comune, cosģ i pubblicati, come i da pubblicarsi ;
:r Che finito il tempo del suo reggimento ed uffizio starebbe egli, e starebbero i suoi uffģziali e familiari, a sindacato, per rendere ragione, di tutto T operato e amministrato , a* deputati per ciņ dal comune, secondo la norma degli statuti e degli ordinamenti del comune,
« E che in generale ed in ispezialitą farebbe e
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