Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO PRIMO.
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      signore ereditario del proprio feudo, mentre distribuiva fra i suoi sottoposti e fedeli parte delle sue terre a modo di feudo, diventava come centro di potere per sè. Eranvi quindi tanti piccoli regni, quanti grandi feudatarj, i quali mentre guerreggiavano, l'uno contro 1' altro, in modo che la guerra, così detta privata, divenne poscia un diritto, angariavano i feudatarj minori e i possidenti liberi, ovvero allodiali. Costoro, impotenti a resistere alle perpetue aggressioni di un potente vicino, per evitare una piena rovina ponevano le terre loro già libere sotto la protezione di qualche grande signore, dal quale se le facevano riconcedere come feudo.
      Cotesti capi nel proprio feudo tenevano corte a guisa di quella del principe, e spesso con più fasto e magnificenza. Reputavansi superiori alla legge che governava il popolo, ed erano tenuti in freno soltanto dalla forza, abbandonavansi quindi a tutte le tendenze della indole propria, la quale essendo per le condizioni de'tempi generalmente tristissima, spingevali a continui atti di violenza, così che la società agi-tavasi in un perpetuo stato di guerra, la terra rimaneva incuba e quasi inselvatichita, le arti pacifiche oppresse, gli animi oppressi o inferociti. Quel potere morale che adesso s'intende col vocabolo stato, non esisteva quasi; governo fermo non v' era, perchè il principe non possedeva forza bastevole a far rispettare la legge, della quale per proprio ufficio era supremo esecutore; la sua possanza riposava tutta sul giuramento di fedeltà che gli prestavano i suoi feudatarj. Vero è che Carlomagno studiossi di richiamare a se stesso come a centro comune il giuramento di fedeltà di tutti i sottoposti ai signori del territorio dell'impero,1 ma non conseguì pienamente lo scopo, imperocché, essendo gli abitatori de' feudi vincolati con pari giuramento al possessore, il giuramento speciale e immediato prevaleva sopra quello generale e mediato. La nazione quindi non esisteva ; e mentre oggi il vocabolo popolo abbraccia tutti gli abitanti, dal principe inflno all' infimo uomo della plebe, a que' tempi nondorè all'Inghilterra, l'articolo LXI dà loro il diritto di muovergli guerra qualora lo statuto non venga da lui rigorosamente osservato.
      1 Vedi presso il Baluzio il Capitolare dell'anno 805.
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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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