Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
CiSTORIA DEI COMUNI ITALIANI.
i deboli privandoli di quella.1 Come i feudatarj si fermarono stabilmente sulle proprie terre, a loro di fatto incombeva l'obbligo di difenderle, di diritto apparteneva al sovrano, il quale non avendo mezzi bastevoli a far prevalere la giustizia, non valeva a frenare lo istinto di usurpazione, conseguenza immediata e costante dello sfrenamento della forza individuale. E però fu mestieri sanzionare il diritto della guerra privata, costumanza distruggitriee d'ogni progresso sociale, o per vero dire, d'ogni società umana. Come la umana famiglia venne atteggiandosi ad un più fermo ordinamento civile, cotesto costume che dicevasi diritto del pugno, generò il diritto di resistenza legale, che è riconosciuto in tutte le monarchie costituzionali, e che, là dove non è una menzogna, è potentissimo freno alla tirannide: avvegnaché il sovrano sedendo sul trono per virtù del giuramento di fedeltà prestatogli dai rappresentanti della nazione a nome della nazione stessa, violati i patti secondo i quali gli è posto in mano il timone della cosa pubblica, perde il potere conferitogli, il quale potere ritorna al popolo come a sua primitiva e vera sorgente. Il diritto di resistenza era onninamente sconosciuto ne'governi delle antiche genti, ne' quali o il popolo era tutto, come nelle repubbliche, o era nulla, come ne'principali, che perciò chiama-vansi reggimenti barbari.
XXVIII. Nè di minor momento fu la costumanza introdottasi in tutte le monarchie, o diremo meglio, in tutti i governi nati dal feudalismo, quella, cioè, di convocare parlamenti per deliberare de' solenni affari dello stato. Abbiamo già notato che le assemblee popolari, il senato, e simigliami pubbliche ragunanze dove si deliberava intorno alle faccende della repubblica, furono abolite perfino nelle loro esteriori apparenze dalla tirannide imperiale. I barbari nelle terre natie erano usi a tenere publiche assemblee, nelle quali trattavano delle cose pertinenti a tutta la tribù, o delle conquiste da intraprendersi, o delle già intraprese e compite, o della partizione delle prede. Tacito ricorda che a quelle grandi assemblee convenivano tutti gli uomini liberi, armati da capo a
1 Ward, An Fnquiry in lo Ihe Foundation and llistory of the Law of Kations eie. Cap. VII. Londra 1759.
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