Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      CiSTORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      mere l'altro. Spesso seguiva che il vescovo parteggiasse per il re, e il conte contro; e però in tali casi si vedeva il re stesso prestare favore all'avvocato vescovile per cacciare il conte; così tutte le attribuzioni di questo conferivansi a quello, il quale esercitava una sola e comune giurisdizione sopra le specie diverse dei vassalli. Nelle vetuste memorie trovansi esempj che attestano come verso il principio del secolo decimo l'avvocato vescovile avesse giurisdizione non solo sopra l'intera popolazione d'una città, ma sopra un tratto del territorio comitale, o del contado, la qual parte poi chiamossi corpo santo e l'avvocato del vescovo ebbe il nome di viceconte. Chiamavasi corpo santo per la seguente ragione. Il vescovo veniva considerato come vicario del santo, il quale era il possessore vero della chiesa che portava il suo nome, e di tutti i beni annessi a quella; gli uomini che possedevano o vivevano sotto la sua giurisdizione dicevansi vassalli o famiglia del santo; ed uomini e cose, collettivamente considerati, chiamavansi corpo santo.
      Le concessioni di siffatte immunità o corpi santi, dal tempo di Carlo il Grosso in poi si vennero facendo più numerose, finché diventarono quasi generali, in specie sotto il tempestoso dominio de' re italiani. In tal guisa, scemando ognora di possanza i feudatari laici possidenti come vassalli diretti del re, i vescovi erano i soli potenti signori; e ad ogni principe, che in quello stato sempre incerto di cose volesse assicurarsi la corona, era necessario blandirli largheggiando in concessioni d'ogni ragione a prò di essi, fino a che, venuto il primo Ottone in Italia, e trovatovi questo costume, da savio politico, quand'anche avesse potuto farlo cessare, sebbene non senza produrre uno irrimediabile scompiglio, sanzionò con la propria autorità le franchigie concesse da' suoi predecessori, anche da Berengario eh' egli considerava come usurpatore, e ne fu largo a parecchie altre città. Conti laici non rimasero se non quei privati signori, cui dalla munificenza sovrana venisse conceduta la giurisdizione comitale ne'propri feudi, che poscia, definito e prevalso il diritto di eredità, rimase nelle loro famiglie.
      Spesse volte avveniva che in tempo di politici commovimenti i cittadini, non riconoscendo né il proposto o viceconte


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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