Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
11 "2 STORIA DEI COMUNI ITALIANI.
sale. Essi dunque devono mostrarsi umilmente obbedienti alla chiesa; e quante volte calcano il cammino della colpa, questa santissima madre deve fermarli e rimetterli nel sentiero della giustizia, se no si mostrerebbe complice del loro inisfare. Ma chi si fida a questa tenera madre e l'ama, segue i consigli di lei e la protegge, riceve protezione e munificenza. Il rappresentante di Cristo sulla terra contro ogni resistenza che sperimenti, è in debito di combattere, mostrarsi fermo e soffrire ad esempio di Cristo. 11 mondo è pieno di scandali; il secolo è di ferro; su tutta la terra la chiesa geme in grandissima miseria; i suoi servi sono lordi di colpe, ed è mestieri si correggano e vengano rigenerati. Siffatta universale rigenerazione deve iniziarsi dal capo de' credenti ; spetta a lui dichiarare la guerra al vizio, estirparlo, e porre le fondamenta alla pace del mondo; spetta a lui sostenere tutti coloro che sono perseguiti per la causa santa della giustizia e della virtù. La persecuzione e la ferocia de' tristi non devono svolgerlo dalla bell'opera; perocché colui che minaccia, che contrista, che percuote la chiesa non e figlio di lei, ma del demonio, ed è degno, come membro putrido, d'essere amputato dalla società umana. È necessario quindi che la chiesa sia indipendente, che tutti i suoi ministri siano puri e irreprensibili. La libertà della chiesa è impresa grandissima che il papa debbe ad ogni costo compire.1
1 Voigt, Stor. di Gregorio VII, parte II, cap. 5. Il dotto autore cita I' epistole, dalle quali trasceglie le riferite sentenze, riportandole non letteralmente, ina in senso, e formulate secondo il suo modo di concepire. Le medesime idee si contengono nel famoso Dictalus Papa stampato dal Labbe (Conc., tom, X), ed attribuito a Gregorio VII. Moltissimi non lo ammettono come opera di lui ; ma è oziosa e ridicola controversia , poiché ne' ventisette articoli che lo compongono, predomina il concetto che informa le epistolo d'Ildebrando ; oltredichè quel documento da Gregorio in poi fu considerato come le leggi delle dodici Tavole della Corte Romana. Essendo brevissimo, lo riportiamo trascrivendolo dal Labbe, loc. cil., pag. I IO e 1 1 1.
« Quod Romana Ecclesia a solo domino sit fuudata.
Quod solus Roinanus pontifex jure dicatur universalis.
Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.
Quod legatus ejus omnibus episcopis preesit in concilio, etiam inferiori^ gardus, et adversus eos sententiam depositionis possit dare.
Quod ahsentes papa possit deponere.
Quod cum excomunicatis ab ilio, inter ceBtera, nec eadem domo debc* nius manere.
Quod illi soli licet prò temporis necessitate novas Irgea condero, novas
| |
Cristo Cristo Stor Gregorio VII Dictalus Papa Labbe Conc Gregorio VII Ildebrando Gregorio Tavole Corte Romana Labbe Romana Ecclesia Roinanus Btera Irgea
|