Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      libro te11zo.
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      consuetudini, bastasse in conferma del vero, il giuramento de' consoli di quella tale città cui venissero contrastati diritti ed usanze. E segnatamente volevano avere il consolato, secondo la solita costumanza, ebe ministrasse la giustizia agli uomini della città e del contado, mentre le città tutte obbli-gavansi a prestare il fodro e fare ogni altra cosa richiesta dalla consuetudine verso il capo dello impero. Lo imperatore, dal canto suo, si obbligasse a restituire tutte le possessioni e i diritti tolti alle città, ai luoghi, Vescovi, Abbati, al conto di liertinoro, al marchese Malaspina, a Ruffino, ed a tutti gli appartenenti alla lega. Queste cose consentisse in perpetuo; cassando ed annullando tutte le private convenzioni e i privilegi concessi, tranne nel caso che qualcuna delle città volesse spontaneamente osservare alcun trattato speciale già fatto. L'imperatore perdonasse le offese e i danni d'ogni ragione, o come oggi si direbbe, desse piena amnistia. Le città avessero diritto di tenere i loro castelli, fortificarli, e farne di nuovi. A guarentigia de' patti accettati e giurati riconoscesse legalmente la confederazione con diritto di riordinarsi come meglio piacesse ai rettori di quella. Le sentenze date o da darsi dai consoli delle città non venissero frustrate sotto pretesto di appella-gionc, e non s'intentassero processi criminali per delitti trascorsi. Si rendessero liberi i prigioni. L'imperatore esigesse dallo città il fodro regale e la consueta parata allorché si recava a Roma per ricevervi la corona ; avesse quieto il passaggio e bastevole il mercato ; non dimorasse fraudolentemente, cioè più del tempo necessario, in nessun vescovato o comitato; i vassalli lo seguissero, ne' modi con che erano soliti di farlo, fino a Roma. Rinunziasse quietamente alle regalie usurpate da lui o da' suoi antecessori a danno delle città e delle chiese. Venisse mantenuto il diritto consuetudinario delle città, e nel caso di dubbio, bastasse a provarne la legittimità il giuramento de' consoli.1
      Federigo voleva cose assai minori in parole, ma maggiori in sostanza, voleva, cioè, mantenuto il famoso decreto di Ron-
      1 Muratori Ant. Hai. Dissert. XLVIII. Abbiamo quasi verbalmente tradotto il documento, che è intitolato: Pelitio Rectorum I.ombardiae et Mar-chiae atque Veneciae et Romaniae a Domino imperatore etc.
      Storiu dei Comuni italiani. — I. 20


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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