Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
libiio terzo.
Oltredicliò pretendevano gli editti d'Enrico IV dovere reputarsi nulli essendo atti di tiranno colpito dai fulmini della chiesa e deposto dal trono, atti emanati con la violenza, mentre essi volevano fare verso Federigo tutto ciò che gli antecessori loro avevano fatto verso gli antecessori di lui, senza violenza o paura, cioè spontaneamente; potevano anche riportarsi a vari diplomi1 nei quali ambo gli Enrichi confermavano come buono e giuste le consuetudini delle città. I Lombardi in mancanza d'una legge clic dichiarasse il significato de'vocaboli antico e nuovo, rispetto agli statuti, allo consue-dini, ai privilegi, avevano nella convenzione con Obizzo Ma-laspina fatta nei 1168, statuito chiamarsi nuova una cosa la cui origine non andasse oltre a trent' anni :2 avevano quindi stabilita una massima di prescrizione che troncava tutte le pretese di Federigo. In tanta disparità di sentenze, poggiate sopra principj irreconciliabilmente opposti, era impossibile concordare. Ubaldo vescovo d'Ostia, Bernardo vescovo di Porto, e Guglielmo da Pavia cardinale di San Pietro in Vincoli, additati da Federigo, ed ottenutili dal papa come legati per trattare della pace fra lo impero e la chiesa, non valsero ad ottenere nulla a favore nò della lega, né del pontefice. In quanto al quale lo imperatore veramente bramava allora conseguire lo scopo che ottenne due anni dopo a Venezia, voleva, cioè, dividere gl'interessi papali da quelli della lega, che, mancato il morale sostegno del vicario di Cristo, della potestà emula — anzi come esso affermava e i popoli oppressi erodevano—superiore all'impero, si sarebbe disgregata da sé e resa impotente. E quando assiso sul trono in piena corto nella gran piazza di Pavia, ricevè con grandi onorificenze i legati, parlò loro cortesi sensi in lingua tedesca, che furono dallo interprete ridetti in idioma latino. Ma il vescovo d'Ostia
non una petizione. È intitolalo: u Compromissum Friderici 1 Imperatoris et Civitatum Lolìgobardicarum in arbilros ad perlractandam pacem atque concordiam « e finisce: « Factum in territorio l'apiae infrascripti.« locis, et anno a nativitate Domini millesimo centesimo, sepluagesimo quinto, imperante Federico, anno imperii vigesimo, indicione octava. »
' Vedine alcuni in data degli anni 1081 , 101)1 , \ 114 , UIC, presso Muratori Antiq. Hai Dissert. cit.
1 ¦ Novuni dicimus statutum a triginta annis infra. »
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