Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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STORIA DEI COMUNI ITALIANI.
perciò accorda loro la pace, comandando che i patti vengano scritti nel presente documento munito dell' imperiale sigillo:
L'imperatore dei Romani e il suo figlio Enrico concedono alle città, ai luoghi, alle persone della Lega le regàlie e le consuetudini tanto dentro le città che nel contado, secondochè ab antico le hanno esercitate; e segnatamente il fodro, i boschi, i pascoli, i ponti, le acque, i molini, l'esercito, le monizioni, la giurisdizione civile e criminale, i balzelli e tutto ciò che spetta al reggimento delle città. Intorno ai diritti dubbi il vescovo del luogo e alcuni uomini di intemerata fama, non ostili nè allo impero nè alle città, giurino d'indagare il vero, e con buona fede e senza fraude palesino ciò che spetta alla eccellenza dello imperatore. Qualora stimino dovere cessare dall'indagine, la città paghi l'annuo tributo di due mila marche d'argento, la quale somma, sembrando enorme, verrà scemata. Le concessioni fatte da lui o da' suoi antecessori ai vescovi, alle chiese, alle città, o a qualunque altra persona, sia chierico, sia laico, innanzi il tempo della guerra, saranno confermate e mantenute; si rendano i servigi debiti allo impero, ma non si paghi censo. Sieno cassi e nulli tutti i privilegi e le concessioni fatte, durante la guerra, a danno delle città, dei luoghi o delle persone pertinenti alla lega. In quelle città, in cui per privilegio d'imperatore o di re, il vescovo ha l'ufficio di conte, se i consoli sogliono da lui ricevere l'investitura, seguitino il costume; dove tale privilegio non è, la debbano ricevere dallo imperatore, per mezzo del suo nunzio; e ciò per cinque anni, finiti i quali, ciascuna città debba inviare un suo deputato per ricevere la investitura, che sarà gratuita, dallo stesso imperatore; e così per ogni quinquennio da lui, ose egli non si trovi in Lombardia, dal suo nunzio. Le cause che implicano appello, qualvolta eccedano la somma di venticinque lire imperiali,1 si rechino innanzi allo impera tore, senza obbligo di andare in Alemagna, imperciocché nella città vi sarà un commissario che riceva l'appello e infra due mesi giudichi secondo le consuetudini e le leggi del
1 Somma che equivolo a lire 1575 dell'odierna moneta.
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