Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
LIBRO QUARTO.
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più sicuro ricordo negli anni posteriori; e sono raccolte in modo e con ordine da formare un corpo di leggi. Ma nel 1143 le leggi erano stabilite; e lo insigne documento 1 che non ci ò stato rapito dal tempo, non dà il più lieve indizio che fosse nuova la usanza de'brevi, specie di scritture dove erano compendiate le leggi, i diritti, gli obblighi, la cui osservanza pro-mettevasi con giuramento. Oltre di che basti leggere nei cronisti contemporanei il racconto delle imprese per terra, e massimamente per mare, compite dai Genovesi; i loro commerci col Levante, con l'Affrica e con le altre coste del mediterraneo; le ambascerie e i trattati, parecchi dei quali antichissimi, 2 mostrano una conoscenza dell' arte di governare
2. La femmina longobarda potea vendere e donare senza l'esplorazione dei parenti e l'autorità del principe.
5. Cosi pure i servi e gli aldioni (censuari) delle chiese, e i servi del re vendevano e donavano liberamente le cose di loro proprietà , e quelle eziandio livellane.
4. I massai dei Genovesi , che abitavano nei poderi dei padroni, non eran tenuti di fodro, fodercllo, albergarla, o placito, nè ai marchesi, nò ai visconti, nè ai loro mandati.
5. I livellari delle chiese, che per gravi casi non potevan pagar l'annuo canone, non perdevano il fondo livellato, se prima che spirasse il decimo anno pagavano tutti i livelli scaduti.
6. Gli abitanti di Genova non stavano in giudicio fuori di Genova, uè obbedivano ad un giudicio renduto fuori d' essa città.
7. I rettori di S. Ambrogio aveano balìa di concedere beni a livello.
8. I forestieri che stavano in Genova , erano tenuti di far la guardia co' Genovesi contro gli insulti pagani.
9. Chi giurava con quattro testimoni d'aver posseduto per trent'anni un podere , era quieto contro qualunque podestà ecclesiastica o laica, e non v' era luogo a duello.
-IO. Quando i marchesi venivano a tener placito a Genova , il bando non durava che quindici dì.
\\. Un laico che avesse avuta cessione da un cherico di beni ecclesiastici, li possedeva quietamente, finché il vescovo vivea.
-12. Se un uomo o femmina possedea livello di beni ecclesiastici, oEer acquisto o per eredità , niun altro potea acquistar livello sui medesimi eni j e se l'acquistava, non valeva : e se nasceva controversia, chi era al possesso giurava con quattro testimoni che da dieci anni egli od i suoi autori possedeano quei beni a livello.
43. I cherici legittimamente investiti di beni ecclesiastici, li teneano sicuramente finché viveano, e niun altro cherico poteva acquistar ragione su quelli.
44. Gli uomini dei Genovesi, che voleano risiedere ne'poderi dc'pa-droni, erano franchi da ogni servizio pubblico. «
1 Staluta Consulatus lanuensis.
2 In ispecie il loro perpetuo barcamenare fra lo imperatore greco e il tedesco, e i re normanni di Sicilia, ciascuno de'quali congiurando sempre a danni dell' altro , ambiva 1' amicizia de' tre potentati marittimi d'Italia.
Storia del Comuni italiani. — 1.
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