Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO QUARTO.
      4-27
      gnia coloro che erano di etą maggiore e fruivano lo esercizio de'civili diritti; ne erano esclusi gģ'infamati, e le genti di condizione servile, o quei cittadini che venivano giudicati nocivi o disutili, e quindi lo ammetterveli ripugnava al principio es-
      dell' arcivescovato o del cornane, per vendetta o per giustizia, egli 1' aiuterą.
      Quando sonerą la campana del parlamento , egli v'andrą senz'armi, e non farą rumore nel medesimo. Cosi pure andrą senz'armi in porto.
      Non recherą danno od offesa a nissuno della compagna. Dei furti che conoscesse darą notizia ai derubati od ai consoli , se non se ne facesse ammenda fra trenta di : o si trattasse di furti puerili minori di dodici danari.
      Per difender se stesso o la sua parte , potrą alzar armi, ma non trarre colla balestra o col l'arco.
      Non potrą impadronirsi di torri, o di campanili , o di case per valersene a guerreggiare. E per le torri che possiede, dovrą stare al lodo de'consoli , quando ne fosse richiesto.
      Non porterą sopra le sue navi la persona o le robe d' uno che non fosse della compagna.
      Aiuterą gli uomini della compagna contro quei che non ne fanno parte.
      Ricercato dai consoli, rivelerą quelli che non sono della compagna , e che potrebbe esser conveniente di far aggregare alla medesima.
      Non piglierą danari da quei che abitano oltra Voltaggio , Savignone , Varazze per pagarli in Genova. Non aiuterą i Pisani che recano dai paesi dei Saraceni merci contrarie alle merci dei Genovesi.
      Non darą favore ai mercati di mercatanti forestieri con quei del conta* do, salvo che si tratti di vivande o d' animali.
      Ricercato di consiglio dai consoli del comune o dei placiti, lo darą buono e leale, e Io terrą secreto.
      Non farą, finché dura la compagna, cospirazione, congiura o trattato ; nč darą consiglio per farla. Nč per far avere un ufficio pubblico a taluno j nč per fare o non fare collette; nč in generale per qualunque pubblico negozio, se non secondo il voto del maggior numero dei consoli e dei consiglieri.
      Non tenterą d'esser console o elettore dei consoli per briga.
      So lo sarą per retta via , deputerą il figlinolo di Filippo di Lamberto* (questi era allora il primo dei consoli del comune) nel consiglio degli anziani.
      Non sarą console, se qualche giuramento anteriore lo impedisse di render ragione a tutti indistintamente gli uomini della compagna.
      Essendo console, non deputerą, nč casserą notai, nč farą emancipazioni senza 1' autoritą di Filippo di Lamberto , siccome ņ scritto nei brevi de' consoli.
      Non comprerą in Genova pannilani, se non per tagliarsene un abito ; e non commetterą estorsioni di niuua guisa.
      Se sarą giudice dei placiti , non riscuoterą onorario che secondo le regole ivi stabilite.
      Non costrurrą galee , nč le armerą , se non dopo d' aver giurato di stare eziandio per quelle al lodo dei consoli.
      Osserverą i trattati fatti coli'imperatore e con altri signori.
      Trovandosi in paesi lontani, osserverą per le cause mercantili il lodo di chi vi sarą deputato dai consoli per definirle.
      Gli artigiani aggiungevano a questo giuramento qualche obbligo speciale relativo all'arte loro. »
      Cibrario, Storia della Economia Politica del Medio Evo, T, I, pag. 99.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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