Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
3'JO STORIA DEI COMUNI ITALIANI.
delitto reputavasi impossibile, o perchè per la sua stessa enor-mezza il reo non era nè anche meritevole di essere dannato con formale giudicio. — Non potevasi bandire esercito, o far nuova guerra, o imporre divieto o colletta di terra senza l'approvazione del consiglio; nè fare colletta di mare se non se per una guerra marittima, senza esenzione di persone. 1 — Innanzi di scegliere li ambasciatori stanziavasi in consiglio la somma da pagarsi loro per le spese (li viaggio, e ciò quante volto trattavasi d'un'ambasceria oltre il Porto Pisano, Nizza e la Lombardia ; poiché pare che lo inviare legati a coleste parti fosse cosa talmente ordinaria che v' era una specie di tariffa. 5 — Se nasceva disparere nei consoli intorno a cose pertinenti all' ufficio, decidevasi a maggioranza di voti; ed ove i voti fossero pari, ambe le parti erano tenute ad eleggere, d'accordo, un arbitro imparziale, e come lo chiamavano, un intermezzo, e starsi al giudicio di quello. Se i consoli dei Placiti chiedevano a quei del Comune che qualche sentenza venisse eseguita colla forza, questi dovevano prestare assistenza. Insorgendo discordia fra gli uni e gli altri, rimcttevansi ad un arbitro. 3 — I consoli avevano debito di manifestare, innanzi di assumere il consolato, se erano vincolati con giuramento a qualche persona in guisa che ostasse al pieno e libero esercizio del loro ufficio. 4 — Non potevano ricevere per onorario più di tre soldi per ogni causa. Ciascuno di loro era tenuto a far giurare innanzi ai colleghi la propria moglie perchè non accettasse doni o servigi per cose spettanti al consolato ; e ricusando ella di prestare cosiffatto giuramento, il marito poteva toglierle dalla dote cinquanta lire. I Consoli del Co-
1 Ivi, « XIX. Non faciemus communem exercitum banditimi nec inci-piemus guerram novam , ncque faciemus devetum . neque collectam de terra , nisi cum Consilio majoris partis consiliatorum in numero personarum . qui fuerint vocati per campanam ad consilium et fuerint in Consilio. Neque faciemus collectam de mari . nisi prò guerra raaris. et lioc in laude maioris partis consiliatorum ut dictum est. et si fecerimus collectam ut supra dictum est. non dimittemus ad unum , nisi ut ad alium. »
a Ivi, XLVII.
3 Ivi, XXV, XXXVIII, XL, XLII.
u Quest'obbligo due anni dopo (nel H45) fu imposto a tutti gli ufficiali del comune. I Conti di Lavagna , giurando fedeltà al comune di Genova nelIICO, riserbaronsi, come signori feudali, il debito di lealtà verso lo imperatore loro capo supremo.
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