Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO QUARTO.
      4-27
      mane, quelli Je' Placiti ed anche i Chiavieri non avevano paga determinata; ma in ciascun consolato, vale a dire ogni anno, venivano loro ceduti i proventi di certi dazii del comune. 1 — Giuravano l'osservanza de'trattati, ed in ispecie, di quelli con gì' imperatori greci, che erano di tanta importanza, e per i commerci de'cittadini in Levante. 2
      In tal guisa si chiude il Breve de'Consoli del Comune di Genova. Volendo dalle cose che vi si contengono argomentare quale fosse lo spirito degli ordinamenti politici interiori della città, si potrebbe, senza molto discostarsi dal vero, asserire che in essi ora perfetta uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge; speditezza nel ministrare la giustizia; saviezza mirabilissima, e considerato lo stato della civiltà di quel tempo, moderazione esimia nello leggi penali; oltreché i cittadini, di qualsivoglia condizione si fossero, erano liberi da qualunque gravezza di arbitrarii balzelli, ma solo erano tenuti a pagare le imposte approvate da loro stessi : il reggimento di Genova, insomma, conteneva i germi precipui, condotti a bastevole sviluppo, del libero vivere cui siano fin ora pervenuti gli stati meglio costituiti. Il non vedervi severamente e con numerose provvisioni puniti i furti, le capine, le frodi, le atrocità, le nefandezze, ci fa supporre che vi fosse poco bisogno di riparare a quei mali, e che quella, quindi, fosse l'età d'oro del comune. Imperciocché, siccome sarà dai fatti posteriori dimostrato, Genova fra anni non molti, al pari d'ogni altra città italiana, si corruppe anche essa, e non andò esente dalle turpitudini e dalle enormezze che nascono dalla insania delle fazioni.
      V. Non molto dissimile dall' ordinamento politico di Genova dovette in sostanza essere quello di Pisa, perocché le loro condizioni in parecchie cose erano identiche; lo che non
      1 Ivi, XIV, LXXVII, LXIII. Nos non habebimns in hoc anno inter nos et consulcs de Placitis prò feudo consnlatus de commmiibus rebus itisi feudum de bancis et scariis qui sunt inter buccam (bovis? Uoccadibò) et de statcria et barile olei. et abebimns bisantios de galeìs, exceptis illis [jaleis, que fuerint ordinate prò communi. — LXIV. Et non dabimus clavario prò feudo clavarie de communibus nisi quantum unus ex nobis babuerint prò feudo suo. — LXV. Scribaui vero in nostro sint arbitrio, »
      ' Nel Breve presente furarono anche l' osservanza de' trattati coi Pisani , Lucchesi e Tortnnesi, LXXVI.
      Storiti dei Comuni italiani. — !. 5o


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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