Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO QUARTO.
      4-27
      pilatori degli statuti veneti potevano giovarsi di sludi che forse erano ignoti ai raccoglitori delle leggi pisane e genovesi. Erano corsi cento e più anni, e nelle condizioni in cui trovavasi a que' tempi l'Italia, voglio dire nel primo rigoglio del risorgimento, un secolo forma uno spazio quasi sterminato; — nella prima metà del secolo decimoterzo, il romanismo veniva rapidamente sorgendo e rapidissimamente diffondendosi; gli studiosi i quali accorrevano a migliaia alla università di Bologna per udir dichiarare da uomini dottissimi le leggi romane, spargevano le dottrine della romana giurisprudenza per tutto 1' Occidente, in modo da destare tale un fanatismo, che lo scrivere glosse e commenti fu considerato come l'occupazione più nobile degli ingegni, e la più proficua alla società umana.
      Per 1' epoca adunque in cui furono compilati, gli statuti di Venezia non ci sembrano gran cosa. Il primo libro, oltre alle teorie spettanti alle fonti della giustizia ed alla presunzione , contiene i provvedimenti intorno ai beni delle chiese e de'monasteri, alla difesa de'figli di famiglia dalle arti malvagie de'seduttori, alle doti delle femmine, e alle usanze del fòro. Il secondo, regola le tutele dei pupilli, e tratta de' mercatanti. Il terzo concerne i testamenti, i fedecommessi, i legati, le successioni intestate e cose simili. Il quinto provvede alle successioni de' Veneziani morti intestati lungi da Venezia. Negli statuti veneti non è classificazione scientifica, e in ciò essi non sono più commendevoli di quelli degli altri comuni. I compilatori che non erano guidati da principii generali o da fondamentali teorie, se non facevano, come suol dirsi, d'ogni erba fascio, sceglievano tutte le consuetudini, e i decreti che mano mano erano stati promulgati dai governanti, e li ponevano insieme in modo da formare una farragine di cose prive di nesso. Se i provvedimenti civili sono numerosi e spesso degni di lode, i criminali, che si contengono nella Promissione del Maleficio, sono informati di tutte le crudeltà che rendono orribili le leggi del degenere imperio bizantino. La composizione pecunaria tra l'offensore e l'offeso vi e quasi sconosciuta, se vogliano eccettuarsi i rei di piccoli furti, i falsi testi-monii, e i seduttori che pagavano una multa in forma di dote alla donna sedotta : ma e frequente lo strappare gli occhi, il


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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