Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
LIBItO QUARTO.
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pio di fede, quanto per l'utile che speravano maggiore se la dominazione latina si fosse consolidata in Oriente.1
Vivendo adunque del traffico marittimo, Venezia, Pisa e Genova dovettero fino dai tempi antichissimi pensare a stabilire leggi generali e speciali, cioè regole di diritto pubblico e privato, colle quali governarsi nelle cose del mare. Nel medio evo vigevano le vecchie leggi dette Rodie, che erano state osservate anco da'Romani; ma quando in Occidente la romana potenza fu spenta, e in Oriente venne declinando, e prevalsero i barbari del Settentrione e del Mezzogiorno, i Saraceni padroneggiarono il mediterraneo, e inaspriti dalle aggressioni de'crociati, infestavano tutte le coste. Ma dacché i Normanni gli cacciarono dalla Sicilia, i Genovesi dalla Corsica, i Pisani dalla Sardegna, dacché andarono ad assaltarli fino in casa propria, gli Arabi perdettero la supremazia de' commerci, masi dettero più che mai all' esecrando mestiere di predoni marittimi.
Per provvedere adunque ai bisogni esteriori ed alla interiore polizia delle navi, fu d'uopo stabilire leggi, regole e consuetudini. Senza far parola della celebre tavola amalfitana, poiché intorno l'epoca in cui venne compilata discordano grandemente gli eruditi,' e ricusando come frivola l'asserzione degli storici municipali che parlano di certe costumanze marittime di Pisa, nel 1075 approvate da Gregorio VII — costumanze che certo esistevano,3 ma se fossero generali, come gli assertori pretendono, agli altri popoli, o speciali ai Pisani, o le antiche prevalenti nel medio evo, mal si direbbe — se non si conosce essere esistito un codice marittimo nel secolo duodecimo, egli è certo che nello statuto del 1160 si trovano provvedimenti che concernono le faccende del mare, e vi si fa menzione d'una curia, nella quale i consoli dell' ordine del
1 Giovanni Villani nella perdita di San Giovanni d'Acri, avvenuta nel 4291 , che era 1' ultima città rimasta ai crociati, non deplora altro che il danno gravissimo che ne sarebbe venuto al commercio.
3 Intorno a tale questione vedi le sottili osservazioni del Pardessus, Colleclion des lois maritimes.
a a Consuetudinet quas habent de mari sic iis observabimus sicut il-lorum est consuetudo. n Diploma di Eorico IV ai Pisani in data del 1081 ; presso il Muratori, Anliq. Ilal. Dissert. XI.V.
Storio dei Comuni italiani, — 1.
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