Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
LIBIIO QUARTO.
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vocava ua Consiglio straordinario di cento cittadini da eleggersi nell'adunanza da quattro uomini riputati e probi fra tutti i cittadini, a venticinque per ogni Porta. I quali cento aggiungevano coi rettori delle chiese e delle arti al Consiglio maggiore. ' In esso si decretavano le tasse e i balzelli; e provvedeva opportunamente sempre che il potestà e i consoli, come ne avevano debito, ad esso ricorressero per dichiarare il senso dubbio della legge. 2 II governo non poteva permettere che si riscotessero decime di qualsifosse specie nella città
0 nei borghi. 3 Non potevasi imporre dazio maggiore di tre soldi per ogni fuoco — vale a dire per ogni casa o famiglia, dal quale andavano esenti i soli poveri — tranne dovendosi cominciare o seguitare una guerra o spedire ambasceria allo imperatore. 4 II Consiglio eleggeva gli elettori de' magistrati ; e li faceva giurare di proporre i più idonei e capaci 3 per l'utile del comune. La rielezione era preceduta da un determinato tempo. Chi, eletto console, giudice, potestà, ga-staldo, avvocato, o camarlingo non accettava l'ufficio, per tutto quell'anno veniva escluso dal Consiglio. 0 I capi dello stato dovevano studiarsi con ogni mezzo perchè ogni cittadino avesse sicurtà negli averi e nella persona dentro e fuori il territorio del comune. 7 Facevano giurare la plebe di non rubar^ ferire, e guastare, anzi le ingiungevano di denunziare
1 malfattori. 81 nobili del territorio pistoiese giuravano anche essi di abitare di buona fede in città. 9 Chi portava armi vietate, pagava l'ammenda di venti soldi ; non pagando, era cacciato per un anno dal territorio.10 Chi appiccava zuffa nella città o nei borghi era multato di cento soldi; non potendo o volendo pagare, gli veniva fatto negli averi un danno, equi-
1 Stai. Ci®. Pisi., l- 51 , 52.
,J Ivi, 5, 45.
3 Ivi ,2 82.
4 Ivi, \ 54.
5 Ivi, Èj b. « . . . idoneiores et potiorcs. . . . non considerato amore, vel inimicitia, vel ulta liumana grati». »
« Ivi, § 88.
' Ivi, MI , 42, 45.
8 Ivi, g 81.
9 Ivi, § 124. «... habiturium civitatis pistoricnsis sine fraudo. »
10 Ivi, 1 130.
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Consiglio Porta Consiglio II Consiglio Consiglio Facevano J Ivi
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