Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
libro quarto. 4-27
tira chi pagasse più del prescritto.1 Non vi è difetto nè anche di provvedimenti intorno agli orfani, ai tutori, alle doti delle fanciulle; * vi sono importanti prescrizioni intorno ai beni dello chiese ed agli uomini ecclesiastici. Costoro nelle cose civili orano sottoposti alla giurisdizione secolare; se non che sembra si richiedesse, per mera formalità, lo assenso del vescovo e del capitolo, che forse si dava per tutto l'anno il dì in cui il potestà prendeva l'ufficio. 3 II chierico, appena ricevuti gli ordini sacri, perdeva il diritto al patrimonio di famiglia: nè poteva ripetere cosa alcuna dai fratelli, dalle sorelle, o dai nipoti, se non a titolo di largizione, tranne per motivo d'infermità o di doversi recare a studiare fuori dello stato; in tali casi i parenti erano tenuti a sovvenirlo. 4
XVIII. Innanzi di invitare i mici lettori a fare alcune considerazioni generali sugli ordinamenti politici e sugli statuti de'nostri comuni, li esorto a soffermarsi un poco per osservare in che guisa i feudatarj di quelle italiche Provincie, dove germogliavano e maravigliosamente crescevano le pubbliche libertà delle grandi cittadinanze, trattassero iloro vassalli a fine d'impedire che ribellassero e si aggregassero alle città, le quali non restavano dall'attirarli a sè con ampie largizioni di civili e politici diritti.
Lo statuto della Val d'Ambra,5 viscontado in Toscana, fu scritto nel 1208 per ordine di Guido Guerra III, conte di Modigliana, e marito della casta e leggiadra figliuola di Bel-lincione Berti de'Ravignani, la quale è chiamata da Dante la buona Gualdrada. Lo compilarono dodici uomini, tratti da tutte le terre che in allora componevano quel viscontado, cioè dal Bucine, da Torre del Mercatale, da Campo Selvi, da Pogi, da Galatrona, e da Rendola. Cosa notevolissima in un feudatario,il quale invece d'imporre, di proprio arbitrio ed autorità, ordinamenti civili, deputava a comporli, per mezzo de'loro rappresentanti, gli abitatori stessi delle terre a lui
1 Stai. Civit. Pisi., § 18.
* Ivi, § 40, ,49.
3 Ivi, \ 24.
* Ivi, \ 30.
5 Mi riporta al testo latino del documento del Prof. Bonaini, e però non reputo necessario citare minutamente i varii capitoli.
Storia del Comuni italiani. — i. 57
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