Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
3'jo storia dei comuni italiani.
soggetto, concedendo loro in tal guisa uno de' principali diritti, a conseguire i quali avevano tanto lottato i grandi Comuni lombardi, il diritto, cioè, di farsi quelle leggi che fossero loro più convenevoli. Al quale aggiungevasi quello di assistere come consiglieri il capo dello stato, non che l'altro, e più importante , di ragunarsi pubblicamente per deliberare intorno ai negozii di pubblico interesse.
Capa del governo era un potestà, che aveva i poteri di visconte, delegatigli dal conte, il quale in quanto al criminale riserbava a sè l'arbitrio di modificare la sentenza proferita dalla corte del potestà. Questi giurava di tutelare le persone del conte e della famiglia di lui, e di tenerne illesi i diritti e gli averi. La sua autorità estendevasi a tutte le terre del vi-scontado. Per dodici giorni d'ogni mese era tenuto ad andare in giro per le diverse terre, ma ordinariamente dimorava in Torre di Mercatale. Amministrava la giustizia criminale e la civile, e poteva anche servirsi del ministero d'un vicario. In certi casi non gli era concesso di proferire sentenza senza il concorso do' consiglieri destinati ad assisterlo, i quali erano scelti fra la popolazione di tutto le terre del viscontado.
I terrieri, dagli anni diciotto fino ai settanta, erano tenuti a prestare giuramento al potestà, e non obbedendo giusta il termine richiesto dalla legge erano multati in danaro; dovevano parimente giurare al comune, senza di che venivano considerati come fuori della legge. Avevano debito di recarsi al pubblico parlamento ogni qual volta il potestà ve li convocasse ; se non che non vi assistevano come partecipi del potere politico, ma come consiglieri. Chiunque, dai diciotto tino ai quarant'anni, non v'interveniva, era multato in dodici denari. In certi determinati casi il potestà aveva debito di chiamare i consiglieri delle varie terre, specialmente trattandosi degli statuti, voglio dire, di mantenere o abbandonare qualche provvisione in essi non bene espressa o poco convenevole. I consiglieri esercitavano gli ufficii pubblici del comune, ed erano retribuiti con un piccolo stipendio ; mancando di recarsi al Consiglio, pagavano la multa di due soldi di denari pisani per ciascun giorno.
La pubblica pecunia era custodita dal camarlingo, il quale
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