Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      libuo quarto.
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      ogni bimestre rendeva i conti innanzi al potestà e ai consiglieri. 11 notajo dava forma legale alle deliberazioni del Consiglio, compilava i processi della corte, e richiesto dal potestà intorno ad alcuna quistione, lo confortava del proprio parere. In ciascuno de' comuni era un messo sempre pronto agli ordini del potestà.
      La distribuzione delle imposte facevasi per fuochi; e i terrieri avevano l'obbligo d'alcuni servigi verso il loro signore. La legge assicurava loro la vita, gli averi, e i commerci sociali, determinando perfino rigorosamente i pesi e le misure. E mentre il potestà agiva da sè nei delitti pubblici, non poteva ricusarsi di fare pronta giustizia de'privati qualora ne fosse stato richiesto dalla parte offesa, pena una multa di cinque soldi ove egli avesse posto in non cale la querela fatta nella debita forma. La procedura si faceva in iscritto con tutte le forme giuridiche che usavansi ne' comuni più inciviliti. A profferire la sentenza il potestà o il giudice non poteva indugiare più di due mesi, spazio di tempo che poteva ragionevolmente prolungarsi qualvolta il termine legale non fosse bastato all'indagine. Al condannato davasi un mese di tempo a pagare la multa. Il delitto tentato era meno severamente punito del perfetto. Se offesa o offenditrice fosse la donna, la multa era la metà dì quella che infliggevasi all'uomo; la qual cosa deriva dal principio del diritto barbarico, di stimare l'offesa secondo la condizione della persona. Ne'casi intorno ai quali la legge non determinava la multa, il potestà doveva convocare i consiglieri a deliberare, come parimenti facevasi trattandosi degli impuberi. Il signore del feudo non si intrometteva nell'amministrazione della giustizia, salvo dove, decretando lo statuto due pene per un delitto, la scelta fosse lasciata all'arbitrio del conte. I delitti commessi contro lo inviato o il rappresentante di lui, venivano considerati come commessi contro il conte, al quale in tal caso era lasciata la pun zione del reo. Ed ove gli fosse inflitta una pena pecuniaria, se dentro dieci giorni non pagava, gli veniva amputato il piede o la mano,dato il bando dalla terra, e confiscati i beni, metà dei quali toccavano allo accusatore.
      Gravemente multali erano gl'incendiatori, e i rei d'arbi-


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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