Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
¦i'òs StoRIa dei comuni italiani.
trio o d'usurpazione. L'omicida, senza riguardo alla condizione dell'ucciso, pagava la multa di cento lire di denari piccoli pisani; all'omicida contumace si dava il bando perpetuo e de-vastavansi gli averi. Ai ladri s'infliggeva la multa e la fustigazione; ai contumaci caduti in mano della giustizia, qualora dentro dieci giorni non avessero pagata l'ammenda, si troncava la mano o il piede, e si devastavano gli averi a beneplacito del conte. Tutto il borgo era solidalmente mallevadore de'delitti commessi da'suoi abitanti; e il danno veniva estimato dai pubblici ufficiali a ciò deputati, purché il danneggiato avesse fatto sacramento di agire senza frode, e di non avere potuto scoprire in guisa alcuna l'offensore.
Nei provvedimenti criminali dello statuto della Val d'Ambra prevale il principio che del danno recato si faccia ammenda col danaro; le pene corporali ed anche la morte sono punizioni di compenso ovvero sussidiarie.
Ove si paragoni l'ordinamento civile delle genti della Val d'Ambra, a quello, per modo d'esempio, degli abitanti di Susa, ai quali Tommaso di Savoja nel 1198 confermò e forse ampliò le franchigie loro concesse dal suo avo Amedeo III,1 chiari appariranno i progressi che il vivere civile aveva fatto in quelle parti d'Italia, dove fu minore mescolamento e dominio di barbari. Nondimeno sì l'uno che l'altro esempio servano a dimostrare con evidenza come il reggimento feudale — che oltremonti fu detto perpetua tirannia sminuzzata, e quindi più immane e sanguinosa — in Italia si lasciasse trascinare dal rapido e sempre crescente moto della civiltà. Nè in concedere privilegi e statuti ai loro vassalli, erano larghi i feu-datarii secolari soltanto ; anche gli ecclesiastici non solo obbedivano alla fatale vicenda del sociale progresso, ! ma
1 È pubblicato nella collezione torinese, Monumenta Historiae Patriae.
2 Vedi Statuto et Sunna Fedelium Vallisumbrosae composita et ordinala per Dominos Thesaurum et Ptebanum Abbales Vallisumbrosae, an. 1255 e 1205, pubblicati dal Prof F. Bonaini. Nello Statuto dolo nel 1190 da Giordano abate del Monastero di S. Elena pel Castello di Montecalvo (stampato dal Tria nello Memorie storiche della città e diocesi di Larino, cc.) vengono aboliti i giudizi di Dio, che seguitarono lunghi anni dopo a vigere in altri comuni : Nemo Montiscalvi judicium ferri fervidi et aque callide vel pugnam facere debel. E fra gli altri vi è l'importantissimo provvedimento della liberlà personale, dell'habeas corpus della Costituzione Inglese
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