Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
liiìKO quinto. 523
spedì un ambasciatore perchè facesse leggere pubblicamente in Campidoglio le sue lettere e la sua apologia ;1 scrisse ai cardinali rimproverandoli di non essersi opposti all' ingiusto atto del pontefice, ed esortandoli a richiamarlo al senno a fine di provvedere alla tranquillità della Chiesa e alla quiete degli animi, e impedire gli scandali.5 Comandò al gran giustiziere del regno che qualunque ecclesiastico ricusasse di celebrare gli ufflcii divini e ministrare i sacramenti, fosse spogliato degli averi e benelìcii, e cacciato dalla città sua. Inibì ai frati di trasferirsi da un luogo ad un altro senza essere muniti d'una licenza in iscritto della potestà locale. E perchè nessuno allegasse ignoranza, comandò cotesto decreto fosse bandito in pubblico, e scritto nel codice degli statuti d'ogni città. Al clero che serbavasi fedele, lo imperatore concedeva speciale protezione e confermava immunità e privilegi.3 Ed era provvedimento di somma necessità, imperciocché Gregorio IX, come ebbe profferita la scomunica contro Federigo, aveva spedito in tutta Italia e massime nella Puglia torme di missionarii per ribellargli i popoli. Innocenzo aveva pochi anni innanzi approvati due ordini di frati mendicanti, i quali con portentosa rapidità, con rapidità di cui non è agevole trovare esempio negli annali delle antiche o moderne genti, s'erano moltiplicati e propagati per tutti i paesi cristiani. Mentre i seguaci di San Benedetto erano divenuti ricchi feudatarii, e quantunque fossero deviati dal cammino prescritto loro dal santo istitutore, professavano il principio della vita eremitica, stavansi chiusi ne'loro castelli, uomini di pace, addetti alla vita contemplativa in tempo di pace, guerrieri in tempo di guerreschi trambusti, i nuovi ordini religiosi spinsero più innanzi il concetto della vita monastica, la riformarono sì da farne quasi
1 a Tunc prudentem virura Ministrimi Koffridum <Ie Benevento mittit ad Urbem rum excusatoriis suis, quas idem magister pubblica legi fecit in Capitolo, ile voluntate Senatos Pupuliijue Komani. » Rirliardi de S. Germano,
Chronicon: Rerum. Italie Script. , T. VII, pag. 100Ì
a « Quapropter venerandutn vestrum rcetum affectuostus deprecamur qua-tenus motus stimmi pontifìcia , quos ex caussis evidentissimis tam injtistos quam voluntarins mundus coguoscit, modestia compescatis , generali stato Ecclesia» prcescriptim et quieti mentium ac scandalis provideutes. a Petrus de Vioeis ,
Episl. lib. 1, 5.
* Petrus de Vineis, F.pisl. lib. I, 4.
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