Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

Pagina (105/507)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      11*2
      STORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      l'ideale del reggimento popolare.1 Per partecipare alle franchigie della cittadinanza era mestieri diventare popolo, cioè dichiararsi addetto al lavoro; ogni cittadino era costretto a farsi iscrivere nella matricola di alcuna delle arti maggiori o delle minori.
      In sul principio le famiglie dichiarate nobili ed escluse in perpetuo dal priorato furono trentatrè. Ma alla Signoria fu data potestà di aggiungere nuovi nomi, inscrivendo nel numero de'magnati anche quei popolani che si fossero resi rei di favoreggiare i grandi e ajutarli nelle male opere loro, e che in ispecie avessero meditato o commesso peccato di tradigione contro la patria. Per procedere contro un nobile bastava la pubblica fama che l'accusasse. La esecuzione facevasi con grande solennità. Erano stale a tal fine istituite in tutti i sestieri della città certe compagnie di artefici armati, che facevano un numero di mille, numero che poi venne accresciuto a due mila, poi a quattro. Il Gonfaloniere appendeva il suo vessillo ad una finestra del palagio dove egli abitava insieme co' priori, e come essi eleggevasi a vicenda ogni bimestre in ciascuno de' sestieri ; faceva suonare a stormo la campana, o se il caso non era urgente, per bando o per invito chiamava all'arme le predette compagnie e con esse recavasi a compiere la esecuzione. Dino Compagni racconta come egli, poco dopo creato l'ufficio, essendo gonfaloniere si recasse a disfare le case de'Galigai e dei loro consorti per un maleficio da uno di loro commesso in Francia contro due figliuoli di un mercatante nominato Ugolino Benivieni.'E perchè cotali leggi avessero pieno effetto, fu istituito un ufficiale supremo col nome di Esecutore degli Ordinamenti della Giustizia, il quale invigilava gli altri magistrati e massimamente il Gonfaloniere, il Potestà e il Capitano del popolo affinchè facessero il debito loro. I ciltadininutti sotto severissime pene erano tenuti a denunziare i malfattori; i magistrati non ardivano usare misericordia, e trovavansi sempre alle strette fra i bizzarri umori
      1 Essendo opera troppo lunga , minuta e nojosa enumerare tutte le provvisioni contenute negli Ordinamenti della Giustizia, rimando il lettore all'Appendice, dove ho pubblicato per intiero questo famoso e pregevolissimo documento.
      ' Dino Compagni, Istoria Fiorentina, libro I.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Storia dei comuni italiani
Volume Secondo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 506

   

Pagina (105/507)






Signoria Gonfaloniere Compagni Galigai Francia Ugolino Benivieni Esecutore Ordinamenti Giustizia Gonfaloniere Potestà Capitano Ordinamenti Giustizia Appendice Compagni Istoria Fiorentina