Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO NONO.
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      nante, giunti alta età di ventidue anni, fossero ammissibili al Consiglio. A questo consiglio apparteneva il diritto di eleggerne un altro minore, il quale prima fu formato di cento senatori, poi di dugento, e durava anch'esso in ufficio un anno. Il gran Consiglio parimente eleggeva il doge, che governava per due anni assistito da otto consiglieri, e da otto procuratori di comune. Crearono anche un magistrato supremo di censura che aveva potestà d'invigilare sopra tutti gli ufficiali dello Stato ; ed Andrea Doria, il quale aveva ostinatamente ricusata la dignità di doge, accettò l'ufficio di censore Jo sindaco, a lui sólo conceduto a vita, mentre gli altri quattro suoi colleghi dovevansi rinnovare ogni quattro anni. In cosiffatto modo anco in Genova il minuto popolo perdeva ogni diritto al governo dello Stato, e stabilivasi con forme legali 1' aristocrazia, ma non così assoluta come in Venezia, nè così ristretta come fu poscia quella di Lucca, e la sola democrazia che rimanesse in tutta la penisola era quella del popolo fiorentino.
      XXXIX. E anche in Firenze la più parte de' cittadini amatori della libertà tendevano a consolidare un reggimento di ottimati, dacché se avevano per lo innanzi tenuti gli occhi fitti alla veneta repubblica, adesso che la vedevano campata valorosamente da tanti nemici, ne attribuivano la cagione a quel suo vigoroso e inflessibile governo. Nella riforma del 1527 furono considerati come aventi diritto agli ufficii, il che equivaleva al pieno godimento de' diritti di cittadino, solamente coloro che discendevano da parenti che avessero partecipato al governo della repubblica, o per dir meglio coloro che potessero provare che i loro antichi avevano seduto o fra' priori, o fra i collegi, o fra i buoni uomini. Il quale provvedimento venne anche modificato, imperciocché afferma vasi che durante gli ultimi quindici anni della tirannide medicea, molti uomini nuovi erano stati inalzati alle prime magistrature dello Stato. E però non ammisero ai pubblici ufficii se non coloro che discendevano da genitori i quali gli avevano esercitati. Ed altro restrizioni imposero con lo intendimento di ridurre il governo nelle mani di pochi ; e in quanto poi alle arti statuirono che le sette maggiori avessero tre quarti degl' impieghi, e unquarto le quattordici minori. ¦


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Storia dei comuni italiani
Volume Secondo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 506

   

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