Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
      in ogni modo sia tenuto di revocare e fare revocare, e tutti gli ordinamenti e capitoli, li quali per qualunque modo contradicessono, o fossono contrarij a questa provisione e ordinamento, sieno cassi e vani in quanto contradicessono overo fossono contrarij. Ma, fatta la detta chiamata al modo che è detto, messer lo Difensore e Capitano, il primo di del' entrata de 1' officio di quelli Priori, la mattina nel Consiglio, overo Parlamento colà dove si darà il gon-falonedella Giustizia, innanzi la data di quello gonfalone faccia giurare i Priori novellamente eletti lo loro officio sollecitamente e lealmente e fedelmente fare, secondo che a loro farà contare il detto juramento. E neuno de' Priori, il quale sarà chiamato, secondo la detta forma, possa overo debbia renunziare al detto officio per alcuno modo overo cagione. Ma tutto ciò che fosse proveduto e deliberato e fermato per li detti sei Priori e Gonfaloniere de la Giustizia, overo per cinque di loro in quello officio del priorato, vaglia e tegna come se fatto e proveduto fosse per tutti li predetti Priori e Gonfaloniere. E quelli. Priori tutti e '1 Gonfaloniere de la Justizia debbiano insieme dimorare, stare e mangiare e dormire in una casa, dove vorranno e la quale loro parrà che sia più acconcia ad avere per lo loro officio meglio fare. E neuno de la cittade, overo del contado di Firenze, possa overo ardisca parlare co li detti Priori overo Gonfaloniere di Giustizia overo alcuno di loro, se non quando i detti Priori col Gonfaloniere, tutti overo la maggior parte di loro, stessono e sedessono in piuvica audienza. Ed in tutte e ciascuna cosa intorno a 1' officio loro fare fedelmente, continuamente, onestamente, e onorevolmente, debbiano servare per propio saramento e fermamente la forma de'capitoli del Costituto di messer lo Capitano, i quali parlano del loro officio e de 1' osservanza del loro officio. E i predetti segnori Priori e Gonfaloniere de la Justizia facciano e fare possano la chiamata del loro Notaio


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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