Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 21
e d' esser messi di quelle persone e siccome e secondo che a' detti segnori Priori e Gonfaloniere de la Justizia parrà che si convengna e sia utile cosa per lo Comune, ed eziandio per loro officio utileniente fare. Il quale Notaio de'segnori Priori e Gonfaloniere abbia devieto solamente nel detto officio per uno anno, non contrastando nelle predette cose od alcuna de le predette alcuno statuto, overo ordinamento, overo reformagione de' Consigli, li quali in qualunque modo contradicessono, o fossono contrari per alcuno modo nelle predette cose od alcuna de le predette. Questo ancora aggiunto, proveduto e dechiarato, che ciascuno popolano in tal modo che non sia cavaliere, il quale scritto si trovasse nel libro overo matricola d' alcuna Arte de la città di Firenze, nel novero degli uomini de la detta Arte, sia e avuto sia, e sia trattato in tutte cose e ciascheduna, ed eziandio sia ricevuto a tutti offici e benefici per artefice, e si come artefice, il quale continuamente faccia 1' Arte.
IV.
De la chiamata e de l'officio del Gonfaloniere de la Giustizia, e di mille pedoni.
Ancora proveduto è che da quindi innanzi, in quel di nel quale saranno eletti i segnori Priori dell'Arti, inesser lo Difensore e Capitano e li segnori Priori, li quali saranno per lo tempo, faccia chiamare dinanzi a sé le Capitudini de le dodici maggiori Arti nel luogo, nel quale i predetti segnori Priori vorranno, ed eziandio due valenti uomini per ciascuno sesto, li quali si chiameranno per li detti segnori Priori, li quali dopo il saramento da loro fatto, di fare la infrascritta elezione lealmente, eleggano e nominino a brieve lo sesto, del quale debbia essere il Gonfaloniere infrascritto Del quale sesto nominato chiamino sei valenti
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