Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
35 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
tutto il corpo, overo vituperamento di faccia per isforine-vole fedita non seguitasse (per li quali malefici i beni de'detti grandi che commettessono i detti malefici overo facessono commettere, si dovessono distruggere e guastare, secondo il modo innanzi scritto) quello medesimo sia osservato e fatto per li detti inesser la Podestà, e Gonfaloniere, e pedoni , e famiglia de la Podestà dopo i diece di passati dal die de la condannagione fatta di cotale malfattore grande, lo quale commettesse quelli malefìci, overo alcuno di quelli, overo facesse commettere, se non fosse infra diece die predetti la detta condannagione interamente pagata al Comune di Firenze. E sempre quando il detto Gonfaloniere anderà co la detta famiglia de la Podestà e pedoni a guastare i detti beni, si come detto è, li Gonfalonieri di tutte le soprascritte Arti con gli uomini de le loro Arti essere e stare debbiano armati e apparecchiati ad andare al detto Capitano fortemente e potentemente e a suoi comandamenti in tutte le cose obedire, sì come procederà de la volontà e del comandamento del detto messer lo Capitano.
VII.
Che li Ordinamenti della Justizia non abbiano luogo ne le offese de' popolani, che s' intramettessono nelle zuffe de grandi.
Ancora proveduto, ordinato e dichiarato è, che se due overo più grandi inemici s'azullassono insieme, ed alcuno overo alcuni popolani ne la detta zuffa studiosamente s'intramettessono , ed allora 1' uno overo più di loro fossono offesi, in quello caso non abbiano luogo li Ordinamenti de la Justizia, ma rimangano a la ragione comune ed agli Statuti del Comune di Firenze, e di messer lo Capitano.
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