Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE.
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Vili.
Che gli Ordinamenti de la Justizia non abbiano luogo ne V offese fatte per lo segnare overo donna contru il fante overo la fante.
Ancora con ciò sia cosa che molte volte avenga che i segnori e le donne gastighino i loro scudieri e fanti e fante per le loro colpe e inobedienza, proveduto, ordinato e dichiarato è, che se avenisse che questi cotali scudieri e fanti e fante, li quali stessono con alcuno grande, fos-seno offesi per lo segnore suo, overo per la donna, overo per alcuno di sua famiglia, in quello caso non abbiano luogo li Ordinamenti de la Giustizia, ma rimangano a la ragione 'comune e agli Statuti del Comune di Firenze e di messer lo Capitano, con ciò sia cosa che appaia per carta punica che cotale offeso overo offesa fosse scudiere, fante, overo fancella di quello medesimo segnore, overo donna, innanzi quella offesa.
IX.
De le pene de'grandi che facessono violenza, turbagione, overo ingiuria nelle case, overo terre, overo possessioni de'popolani.
Ancora proveduto e deliberato è, che se alcuno de'grandi de la cittade, overo del contado di Firenze per violenza occupasse overo pigliasse case, terre, overo possessioni d'alcuno popolano de la città overo del contado di Firenze, sia punito e condannato per messer lo Difensore e Capitano in lire mille di fiorini piccioli, e per quante volte ; e le case; e le terre, e le possessioni in cotal modo occu-
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