Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 41
sorti d' alcuno condannato ricomperare la parte di cotale condannato.
XII.
De la pena del popolano, per grande offeso overo ingiurialo, che non denunziasse la 'ngiuria overo offesa.
Ancora proveduto e statuto è, che in tutti e ciascuni casi sopradetti ciascuno, il quale fosse offeso, sia tenuto e debbia denunziare a messer la Podestà quelle cose che al suo officio spettano, e a messer lo Difensore quelle cose che al suo officio s'apartengono; cioè il figliuolo overo i figliuoli del morto overo ucciso, se maggiore overo maggiori fossono di xml anni, overo se minori fossono, i loro tutori, e se tutori non avessero, i loro fratelli, e se fratelli non avessero, i loro propinqui, infra tre di dopo il commesso maleficio ne la città di Firenze : ma se commesso fosse in contado infra diece dì, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli. E dopo i detti tre dì e diece die sia tenuto a le predette cose infra tre dì che allora prossimamente verranno, sotto pena di lire dugento, che si debbiano torre per messer la Podestà overo lo Capitano a colui, lo quale facesse contra. E se fosse vivo lo fedito overo l'offeso in persona, sia tenuto denunziare overo fare denunziare a la Podestà la 'ngiuria a sè fatta, in fra tre di, se offeso overo fedito fosse stato nella città, borghi, overo soborghi de la città di Firenze; ma se nel contado, infra diece di, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli. E dopo il detto tempo di tre di e di diece di, sia tenuto a le predette cose, se fosse vivo il fedito overo 1' offeso, sotto pena di lire cento, che si debbia torre a lui per messer la Podestà, e per quante volte. Ma coloro, a li quali ingiuria, forza, overo molestia fossono fatte in possessione, case, overor "
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Podestà Difensore Firenze Podestà Capitano Podestà Firenze Podestà
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