Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
      terre, overo a'loro lavoratori, pigionali, overo fittajuoli, sieno tenuti dinunziare a messer lo Difensore, infra quin-deci di dopo cotale ingiuria, e forza, e molestia fatta overo data, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli; la quale debbia essere tolta per messer lo Capitano a colui, lo quale contra facesse. E neentemeno tutte le predette cose e ciaschedune i predetti segnori Podestà e Capitano sieno tenuti di cercare e trovare e punire per loro arbitrio, si come è detto dinanzi.
      XIII.
      Del modo di procedere sopra le false e calunniose accuse e denunzie e falsi testimoni.
      Ancora a rifrenare le malizie e l'inganni, proveduto, ordinato o dichiarato è, che in arbitrio e provisione de'se-gnori Podestà e Capitano e Priori dell'Arti e del Gonfaloniere de la Giustizia, i quali fossono per lo tempo, sia e rimanga, se alcuno overo alcuni facessono false e calunniose accuse, e denunzie overo notificagioni, per cagione degli Ordinamenti de la Giustizia, d' alcuno overo d'alcuni grandi overo testimoni falsi avranno prodotti contra i grandi acciò che di quindi si faccia e procedasi a loro vo-luntade ed arbitrio. E la Podestà e '1 capitano, fatta a loro overo ad alcuno di loro denunzia d' alcuno maleficio overo eccesso commesso per grande in persona overo possessione d'alcuno popolano, innanzi che facciano alcuno processo, sieno tenuti di notificare a' segnori Priori dell' Arti ed al Gonfaloniere de la Giustizia.


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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