Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 51
overo dopo la condannagione infra diece die poi seguenti, il detto grande che peccasse non bastardo overo naturale, e non cherico overo converso non sieno gravati per cagione di quello peccato overo condannagione fatta di cotale grande non bastardo overo naturale, e non cherico overo converso che peccasse. Salvo che ne'beni del padre del figliuolo che peccasse, possa e debbia essere presa parte per lo Comune, secondo la forma del capitolo del Costituto del Comune. E ancora proveduto, aggiunto, inteso e dichiarato che se apparisse inimistà di morte, overo di fedita intra le dette parti overo persone, per le quali 1' uno per 1' altro è tenuto di sodare e pagare la condannagione si come detto è di sopra, e pace non sia fatta intra loro, in quello caso per cotale overo per cotali nemici gli altri congiunti, si come è detto, che avessono le dette nimistadi, non siano gravati overo costretti a sodare overo pagare condannagione overo alcuna altra cosa per lui overo di sua condannagione.
XX.
Come li grandi, li quali offendessono overo facessono offendere li Priori overo il Gonfaloniere de la Giustizia overo lo loro Notaio, sieno puniti.
Ancora che se avenisse (la qual cosa Iddio tolga via), che alcuno de' grandi de la cittade, del contado overo del distretto di Firenze, offendesse overo facesse offendere alcuno de' Priori, overo il Gonfaloniere de la Giustizia, overo lo loro Notaio, li quali ora sono overo furono da calendi gennaio prossimamente passato in qua, sotto il mille du-gento novantadue nella indizione sesta, overo saranno per lo tempo che dee venire, overo i loro padri, figliuoli, overo fratelli, overo nepoti per lo figliuolo, overo fratello, overo loro avolo, overo zio, overo consobrini, overo cu-
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