Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
53 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
gini di loro overo d'alcuno di loro per lato del padre, sia punito in doppia pena, nella quale fosse condannato, overo dovrebbe essere condannato cotale grande per forma d'Ordinamenti di Giustizia se avesse offeso altro popolano. A la quale pena pagare sieno tenuti i predetti che peccassono, e' loro mallevadori e' loro propinqui, secondo la forma data disopra.
XXI.
Degli sbandili overo condannati, li quali non debbiano essere ribanditi se non per certo modo.
Ancora proveduto e ordinato č, che neuno isbandito overo condannato in persona overo cose, possa essere tratto de' bandi overo condannagioni del Comune di Firenze, o di quelle essere cancellato per pretesto, cagione overo ragione d' alcuno privilegio o beneficio, overo per alcuna altra ragione o cagione, se non ne'casi spezialmente e nominatamente detti nel capitolo del Costituto del Comune di Firenze, lo quale č sotto la robrica : Degli sbanditi che si debbono ribandire, e comincia : Qualunque et cetera overo ne' casi detti ed especificati nel capitolo del Costituto di messer lo Difensore, lo quale č sotto la rubrica : Degli isbanditi che si debbon ribandire, et cetera. E che in tutti altri casi, li quali nominatamente e specialmente ne' detti capitoli non si contengono, i segnori Podestą e Capitano e li giudici ed officiali di ciascuno di loro, neuna petizione ricevano overo commettano, nč alcuni isbanditi overo condannati cancellare facciano o lascino de' bandi e condannagioni di loro, se non ne' casi li quali ne' detti capitoli spezialmente son detti, a pena di lire cinquecento di fiorini piccioli per ciascuno il quale facesse contra, e per quante volte. Ne la quale pena chiunque commettesse cotale petizione debbia essere condannato per li sindachi i quali sindacheranno lui.
| |
Ordinamenti Giustizia Comune Firenze Costituto Comune Firenze Costituto Difensore Podestą Capitano
|