Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 53
Ma salvo ed espresso che neentemeno tutti coloro e ciascheduno, i quali da quinci addietro per lo Comune di Firenze offerti, e da le sue pregioni per via d' offerta lasciati furono, e ancora tutti coloro e ciascuno i quali per quello Comune da quinci innanzi saranno offerti per via d' offerta, da le pregioni saranno lasciati lecitamente, e sanza pena possano e debbiano essere tratti e cancellati de' bandi e condannagioni, de' quali e per li quali offerti e, sì come detto è, lasciati da le pregioni furono, overo saranno nel tempo che dee venire, non ostante le predette cose overo alcuna de le predette. E ciò se sarà manifesto che queste cotali offerte fatte o che si faranno, sieno fatte legittimamente secondo la forma de' capitoli del Costituto, overo di riformagioni di solenni consigli del Comune e di messer lo Difensore. Questo ancora in queste cose aggiunto ed espressamente proveduto, che neuno de' grandi de la cittade overo del contado di Firenze, il quale da quinci innanzi per lo Comune di Firenze fosse condannato overo isbandito per alcuno maleficio overo offesa, fatto o fatta in persona overo cose d' alcuno popolare, possa overo debbia essere offerto in alcuno modo, overo de le pregioni del detto Comune per via d'offerta essere lasciato, per beneficio overo favore di statuto o di riformagione d'alcuno Consiglio.
XXII.
De grandi, i quali saranno condannati overo isbanditi per offesa di popolari, che non debbiano essere ribanditi.
Ancora acciò che i malfattori, de' quali di sopra è fatta menzione, con effetto per pene ragionevoli sieno costretti, proveduto ed ordinato è, che neuno de'grandi il quale per alcuna de le cagioni scritte disopra ne' predetti Ordinamenti
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