Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
XXVII.
Di non ricevere forestieri a fare avogarie.
Ancora statuto ed ordinato è, acciò che i segnori Podestà e Capitano possano più liberamente, sanza sospe-cione, reprensione, overo corrompimento di loro officio fare, e che in certe Arti de la città di Firenze non s'intramet-tano uomini forestieri, overo uomini di mala fama, che tutti e ciascheduni coloro, li quali infamati sono, overo li quali sono macchiati di piuvica infamia di baratterie, overo li quali baratterie fanno overo commettono o fanno commettere, siano rimossi e discacciati di lunge da'palagi de'segnori Priori e Capitano e degli altri officiali del Comune di Firenze, e che dinanzi a loro comparire non possano o debbiano, overo dinanzi a loro dimorare o stare: e che eziandio possano essere confinati si come piacerà a'detti segnori overo ad altro di loro, e loro condannare a loro piacere e voluntade ; e perciò che quelli forestieri li quali non sono nati de la cittade overo del distretto di Firenze, cotali baratterie e corrompimene spesse volte commettono e sono usati di commettere, ed eziandio corrompere gli officiali del Comune di Firenze, sì come già abbiamo saputo manifestamente (le quali tutte cose ritornano in danno e menomamento de' popolari e degli artefici del Comune di Firenze, ed in vituperio e disonore ed abbominazione del reggimento del Comune di Firenze, e ancora de'buoni e degli onorevoli uomini dell'Arti de la città di Firenze, delle quali Arti co-tali forestieri dicono loro essere) proveduto ed ordinato è che neuno forestiere, il quale non sia nato de la città o del contado di Firenze, possa officio d'avogaderia fare ne la città di Firenze per alcuna ragione o cagione, overo com-messione ricevere, per sé overo interposita persona, o con-
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