Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE.
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XXX.
De non fare restituzione overo mendo de le cose e beni guasti per esecuzione degli Ordinamenti de la Justizia.
Però che comunemente si dee credere e sanza alcuna dubitazione tenere, che tutti e ciascheduni processi ed esecuzioni, fatti e fatte da quinci addietro, e che da quinci innanzi saranno fatti e fatte per li Gonfalonieri de la Justizia, overo alcuno di loro, overo per comandamento di loro o d'alcuno di loro, overo il detto Gonfaloniere essendo in alcuno luogo col gonfalone de la Justizia per esecuzione d'Ordinamenti di Justizia, o d'alcuno di quelli fare con giusta e diritta intenzione per buono, pacefico e riposevole stato del Populo e del Comune di Firenze, fatti e fatte sono e sarannosi per innanzi, acciò che i popolari de la città di Firenze in loro justizia e riposo sieno conservati e crescano e in quella in alcuno modo non sieno gravati, la qual cosa certamente al comune bene di tutta la cittade apertenere si cognosce, imperciò proveduto ed ordinato è, che dal Comune di Firenze overo d'alcuno reggimento overo ufficio overo officiale del Comune di Firenze, o dal Gonfaloniere de la Justizia, il quale fue overo per lo tempo sarae, overo d'alcuna altra persona perneuna ragione, modo, overo cagione sia addomandato overo addomandare si possa overo debbia alcuno mendo o restituzione per alcuno danno dato e fatto overo che si darà o farà in alcune overo d'alcune case, difici, beni e cose, in qualunque modo distrutte e guaste overo peggiorate, overo che si distruggeranno e guasteranno overo peggioreranno per lo modo e per lo tempo predetto. E che li reggimenti e gli offici del Comune di Firenze non possano overo debbiano alcuna persona udire, la quale addomandasse alcuno mendo overo restituzione a sé essere fatto de le pre-
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