Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
dette cose, overo alcuna petizione sopra queste cose ricevere overo deliberare ; e se fosse fatto contra, non vaglia per alcuna ragione. SXXXI.
Del privilegio, beneficio, ed immunitade del Gonfaloniere de la Justizia.
Ancora proveduto ed ordinato č, che '1 Gonfaloniere de la Justizia, il quale al presente č, e '1 quale sarą nel detto officio da quinci innanzi, abbia ed avere debbia dal Comune e Populo e per lo Comune e per lo Populo di Firenze ogni privilegio, beneficio, ed immunitade, il quale e la quale per forma e secondo la forma de lo Statłto e ordinamento di messer lo Capitano e del Comune di Firenze hanno i Priori dell' Arti de la cittą di Firenze : si che li Gonfalonieri e Priori dell' Arti insiememente di simile privilegio, immunitade, e beneficio sieno onorati. Salvo ed eccettato che quelle cose che si contengono ne l'ordinamento della Giustizia, lo quale favella de la elezione del Gonfaloniere, intorno al divieto e tempo del divieto del detto Gonfaloniere, e intorno a tutte altre cose in quello ordinamento scritte, stieno in loro fermezza.
XXXII.
De la chiamata de' mille pedoni maestri e picconari e banderai e degli altri che fanno a le predette cose.
Ancora a fortezza, accrescimento, e conservamento de' benaventurati Ordinamenti de la giustizia da quinci addietro ordinati, proveduto ed ordinato č, che oltre il novero di mille pedoni, de la chiamata de'quali ne'detti Ordinamenti de la Justizia č fatta menzione, altri mille pedoni buoni e
| |
Gonfaloniere Justizia Gonfaloniere Justizia Comune Populo Comune Populo Firenze Statłto Capitano Comune Firenze Priori Arti Firenze Gonfalonieri Priori Arti Giustizia Gonfaloniere Gonfaloniere Ordinamenti Ordinamenti Justizia
|