Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 67
facciano chiamare secondo la forma degli Ordinamenti de la Giustizia, E quando il ragunamento de'predetti per qualunque cagione si facesse, messer lo Difensore e Capitano sia tenuto e debbia mandare tre de'suoi notari almeno col detto Gonfaloniere a rassegnare quelli pedoni, maestri, e picconari i quali chiamati fossono a le predette cose; e di quelli pedoni, maestri, e picconari, li quali ne la detta ras-segnagione allora non fossono trovati, messer lo Difensore e Capitano, sia tenuto e debbia, ogni cagione e indugio cessante, fare condannagione per lo detto modo infra i diece di prossimi dopo la detta rassegnagione, se non legittima e sufficiente defensione infra i detti diece di fosse fatta per loro. La quale difensione solamente per la famiglia di messer lo Capitano sia ricevuta e non per altri. Ma a'maestri e picconari detti dinanzi, i quali chiamati fossono e traessono si come detto è, sia proveduto e sodisfatto de l'avere del Comune per guiderdone di loro fatica e lavorio, secondo la provisione e deliberagione de'detti segnori Priori e Gonfaloniere, la quale al postutto sieno tenuti fare sopra ciò.
XXXIII.
Che li popolari non vadano overo dimorino nel tempo d'alcuno rumore a casa de' grandi.
Ancora per libertade e riposo del buono e pacefico stato del Populo, proveduto ed ordinato è, che quello die overo la notte, nel quale overo ne la quale (la qual cosa non sia ! ) alcuna briga, zuffa, romore, overo scandalo fosse nella città di Firenze, overo quando il Gonfaloniere de la Giustizia andasse overo traesse ad alcuno luogo per officio mandare ad esecuzione, neuno popolare de la città o del contado di Firenze per alcuno modo overo cagitme ardisca o presummi d' andare overo trarre, essere o stare
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