Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63
ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
gli sariza arme non debbiano sé insiememente mescolare con coloro, a pena di lire x. di fiorini piccioli per ciascuno che facesse contra ; trattone i famigliari de' segnori Priori e del Gonfaloniere, e'suoi Consiglieri ed altri armati, li quali il presente capitolo non istrigne.
XXXVIII.
Che i segnali de' sesti sieno posti nelle bandiere de' pedoni de la Giustizia.
Ancora che in ciascuna de le bandiere de la Giustizia, le quali si danno per sesto , sia posto il segnale piccolo del sesto suo, acciò la bandiera dell'uno sesto possa essere conosciuta da l'altre dell' altro sesto.
XXXIX.
De eleggere cinquecento pedoni in cinque piovieri del contado.
Ancora che de piovieri di San Giovanni di Firenze, di Ripole, di Fiesole, di Santo Stefano in Pane, e di Gio-gole, s'abbiano ed eleggansi cinquecento pedoni, i quali abbiano nell' arme le 'nsegne de la Giustizia, e sieno del seguitamento del Gonfaloniere de la Giustizia, i quali debbiano obedire a' comandamenti de' Priori, e del Gonfaloniere de la Giustizia ; e che in ciascuno de' detti piovieri s' abbia uno banderaio : le quali bandiere abbiano insegne de la Giustizia, e in ciascuna bandiera sia il segnale piccolo del suo pioviere.
XL.
Che mille pedoni sieno eletti in contado per sesto.
Ancora che in ciascuno sesto in contado fuori de'detti cinque piovieri si s'abbiano mille pedoni, i quali sieno prodi
| |
Priori Gonfaloniere Consiglieri Giustizia Giustizia San Giovanni Firenze Ripole Fiesole Santo Stefano Pane Gio-gole Giustizia Gonfaloniere Giustizia Priori Gonfaloniere Giustizia Giustizia
|