Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 75
alcuni altri grandi in alcuno luogo punicamente overo privamente, a pena di lire mille di fiorini piccioli per ciascheduno il quale contra facesse.
XLVI1I.
Del divieto de' Priori e del Gonfaloniere de la Giustizia e degli Arbitri.
Ancora, con ciò sia cosa che i membri al capo, e '1 capo a'membri si debbiano accordare, proveduto e ordinato è che neuno possa overo debbia essere eletto in Priore o Gonfaloniere di Giustizia, overo ad arbitrato od a correzione di Statuti del Comune di Firenze, overo di messer lo Capitano, overo ad alcuno de'predetti offici essere ricevuto, il quale per forma d'Ordinamenti di Giustizia fosse vietato essere del consiglio di rnesser lo Capitano, overo de le Capitudini dell'Arti de la città di Firenze; e se contra si facesse non vaglia per alcuna ragione. E neentemeno coloro che nominassero, e che ricevessero sieno condannati in lire cinquecento per ciascuno. E coloro che voce a lui dessero in lire cento per ciascuno. E ne le predette cose messer lo Capitano abbia pieno arbitrio d' inchiedere, secondo che a lui piacerà. E a trovare la veri-tade possa costrignere i Priori e '1 Gonfaloniere de la Justizia e lo loro Notaio, i quali a le predette cose fosseno stati presenti. Non ostante alcuno privilegio a' Priori e al Gonfaloniere de la Justizia ed al loro Notaio conceduto per alcuno capitolo del Costituto overo del Populo di Firenze.
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