Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
XLIX.
De la pena de' testimoni per li popolari contra li grandi indotti.
Ancora, acciò che i malefici, i quali si commettes-sono contra i popolani per li grandi, non sieno nascosti, ma sieno manifesti, proveduto e ordinato è, che qualunque de' popolari prodotto in testimone a provare malefici commessi per li grandi contra popolari, negasse sè essere essuto al fatto, overo negasse eli sapere il maleficio essere stato commesso, e poi sia convinto essere stato presente al maleficio, overo avere saputo il maleficio essere stato commesso, sia condannato in lire dugento di fiorini piccioli e per quante volte. E sia inteso isbandito e condannato per maleficio se non comparisse. E se non comparisse, sia isbandito e condannato nella quantità predetta, e da quinci innanzi sia avuto e trattato in tutte le cose si come isbandito del Comune di Firenze per maleficio. E nelle predette cose messer la Podestà, e messer lo Capitano, e ciascheduno di loro abbia pienissimo arbitrio d' inchiedere e cognoscere.
L.
De le triegue che si debbono far fare per li popolani a'grandi.
Ancora, acciò che i popolari non sieno gravati per li grandi più che sja di ragione, proveduto e ordinato è che se alcuno popolare de la città o del distretto di Firenze, a petizione d'alcuno grande, fosse richiesto sopra sicurtade fare di non offendere, overo triegua fare ad alcuno grande, che una sola sicurtade overo triegua nell'anno sieno tenuti di fare ; la quale sicurtade e triegua basti per
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Comune Firenze Podestà Capitano Firenze
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