Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 79
LIII.
De la pena di coloro che commettono falsitade o tradimento overo inganno in guardia di castelli overo offici del Comune di Firenze.
Ancora, acciò che li malfattori de li malefici si spaventino, proveduto e ordinato è, che messer la Podestà e messer lo Capitano e ciascuno di loro abbiano pieno arbitrio d'inchiedere, procedere, e punire in avere e persona contra tutti e ciascuni coloro i quali coinmettessono frode, tradimento, falsitade, overo baratteria in guardia, e intorno a la guardia, e per cagione di guardia di castelli, terre, luoghi li quali si tengono overo si guardano per lo Comune di Firenze," e che se alcuno da quinci innanzi, si trovasse colpevole ne le predette cose overo alcuna de le predette, perpetualmente sia isbandito del Comune di Firenze, e in perpetuo quelli e i suoi figliuoli abitare o dimorare non possano nella città di Firenze, e neentemeno i beni li quali tenea e possedea al tempo del maleficio fatto siano recati in Comune, e al Comune di Firenze per piena ragione vengano. Ordinando ancora che se alcuno da quinci innanzi, baratteria, inganno overo falsitade commettesse negli offici della Camera, overo in alcuno altro officio del Comune di Firenze, che quello cotale sia condannato in avere ed in persona si come richiederà la qualità del fatto, ad arbitrio de'predetti segnori e ciascuno di loro ; e che quello cotale in perpetuo non possa avere ne la città di Firenze alcuno onore, officio, overo beneficio. De le quali tutte e ciascuna cosa i predetti segnori e ciascuno di loro, sì come è detto, possano inchiedere, e procedere, e punire quelli che peccassero, sì come disopra è detto., E
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