Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
che i beni di cotali li quali tenevano o possedevano, si possano trovare per piuvica fama.
LIV.
De le terre, possessioni e beni de' Conti, posti nel contado di Firenze, che si debbiano allibbrare.
Ancora, con ciò sia cosa che'l Comune di Firenze sia fuor misura ingannato per segnori Conti e loro fedeli li quali, hanno terre e possessioni nel contado di Firenze, de le quali da quinci addietro non hanno pagate le libbre, proveduto e ordinato è, che le terre, possessioni e ben de' segnori Conti e de' loro fedeli, le quali sono poste nel contado di Firenze, debbiano essere allibbrate in quelli popoli e comuni, ne' territorj de' quali sono posti, e di quelle liberamente pagare al Comune di Firenze, le quali libbre debbiano pagare i lavoratori di quelle terre e possessioni se i segnori Conti quelle non pagassono overo se li fedeli loro che abitano fuori del distretto di Firenze non pagassono ; a le quali eziandio libbre pagare per li segnori Conti sieno tenuti i loro fedeli li quali abitano nel distretto di Firenze ; ordinando che neuno de la città o del distretto di Firenze possa comperare overo per alcuno altro titolo d'alienagione acquistare terre e por-sessioni e beni de' segnori Conti le quali sono poste nel distretto di Firenze, nè eziandio di loro fedeli dimoranti nel distretto di Firenze, overo terre di quelli fedeli poste nel distretto di Firenze, overo alcune altre ragioni di loro nel detto distretto resedenti, sanza licenza ed espresso consentimento del Comune di Firenze. E allora cotale compera-tore overo acquistante per altro titolo i detti beni, terre e possessioni e ragioni, in prima sodi e legittimamente prometta di pagare le libbre al Comune di Firenze per li detti beni e cose e ragioni così acquistate. Ordinando ancora che
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