Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 85
volte sieno commesse e riscuotere si possano e debbiano con effetto quante volte fosse fatto contra e, si come detto è, non osservato. Li quali Sindachi ancora per osserva-gione de le predette cose e pagamento di pena overo di pene, cioè ciascuno di loro per lo suo populo de la città e pioviere del contado, possano obbligare i popoli e pio-vieri de' quali saranno Sindachi, e' beni e le cose di quelli popoli e piovieri de li quali saranno Sindachi. E che di tutte le predette cose messer lo Difensore e capitano possa e sia tenuto inchiedere, e quelli che fossono trovati colpevoli punire per quello modo il quale a lui parrà, si che tutte le predette cose e ciascuna abbiano il loro effetto e fermamente siano osservate. De le quali promessioni e scritture si debbiano fare due libri, l'uno de' quali contenga le promessioni che si faranno per li Sindaci de' popoli de la città di Firenze, e l'altro le promessioni de'Sindachi de'piovieri del contado. I quali libri sieno posti in guardia in quello luogo nel quale parrae e piacerae a l'officio de' segnori Priori e al Gonfaloniere, i quali fossono per lo tempo.
LVIII.
Che tutti i popolari, da xvm. anni in suso, e da lxx. in giuso, si facciano scrivere ne' sindacati de popoli, trattone li grandi.
Ancora, che ciascuno popolare de' popoli de la cit-tade e de'pioveri del contado de la giurisdizione di Firenze, da xvm. anni in suso e da settanta in giuso , sia tenuto e debbia farsi scrivere ne'detti sindacati, sotto pena di lire x. di fiorini piccioli per ciascuno cittadino popolano, e di soldi cento di fiorini piccioli per ciascuno contadino popolare, il quale sè scrivere non facesse ne'detti sindacati, e più e meno, a voluntade di messer lo difensoreStoria dei Comuni ital. — 3. (nocumenti.) 8
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