Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
63 ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
e Capitano, considerata la qualitade de la persona e del fatto. Ancora, che neuno de'grandi de la cittade si faccia scrivere ne' detti sindacati, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli, e se scritto si trovasse, sia avuto per non scritto, e sè quindi si faccia levare, e messer lo Capitano e li suoi Judici cotale grande quindi facciano levare, a petizione di lui overo d' altra qualunque persona; e quello medesimo sia fatto e osservato de'grandi del contado. Salvo che i popolani, i quali non fossono presenti, a le dette pene in neuno modo sieno tenuti ; in cotal modo che infra quindici eli da poi che saranno tornati a la cittade overo al contado di Firenze, facciano de'detti sindacati sè scrivere; le quali promessioni, scritture e sindacati ciascuni due anni si debbiano rinnovare cioè del mese di novembre.
LIX.
Che li Sindachi de popoli e de piovieri, richiesti dal popolare offeso e d'altra persona, cogli uomini del popolo overo pioviere i quali vorranno, sieno tenuti lui aiutare dinanzi a la Podestà e Capitano sì che l'offeso rimanga, e V offenditore sia punito.
Ancora, che se ad alcuno popolare de' detti popoli de la cittade overo de'pioveri del contado di Firenze, fossono fatte alcune offese, impressioni, violenzie overo ma-letolte per alcuni grandi de la cittade overo del contado di Firenze, i detti Sindachi, richiesti da l'offeso overo da altra qualunque persona, i Sindachi cioè nel popolo de' quali ne la cittade e nel pioviere del contado cotali offese, violenze, impressioni, e maletolte fossono fatte, sieno tenuti e debbiano, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli per Sindaco de la cittade, e di lire xxv. di fiorini piccoli per Sindaco del contado, con alquanti buoni uomini
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Capitano Judici Firenze Sindachi Podestà Capitano Firenze Firenze Sindachi Sindachi Sindaco Sindaco
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