Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 87
de'popoli de la cittade e de piovieri del contado, de'quali saranno Sindachi, li quali vorrà seco menare e avere infino a otto, dinanzi a la Podestà overo Capitano overo ad altri officiali del Comune di Firenze andare, e quegli popolari cosi ingiuriati aiutare, ed a loro dare aiuto consiglio e favore a procurare che cotale eccesso rimanga e sia punito. E che i detti, dal Sindaco richiesti, sieno tenuti d'andare e essere con lui ale predette cose fare, sotto pena di lire xx.v. per ciascuno cittadino, e di soldi cento per lo contadino il quale al detto Sindaco non obedisse. E de le predette cose si stea e si creda al giuramento del Sindaco con pruova di uno testimone.
LX.
Che li Sindachi de popoli della cittade e delli piovieri del contado sieno de' migliori popolari.
Ancora, che detti Sindachi de'popoli de la cittade e de'piovieri del contado, sieno e debbiano essere fatti perii popolari de' detti popoli e piovieri de' migliori e più potenti popolari di quello populo de la cittade overo pioviere del contado di Firenze, nel quale saranno creati e fatti. E che cotali Sindachi cosi creati sieno costretti di ricevere il sindacato del suo populo de la città overo del pioviere del contado per messer lo Capitano e suoi Judici.
LXI.
De l'osservagione di certe provisioni, dichiaragioni, aggiunte, nuovamente sopra gli Ordinamenti de la Justizia fatte, e de la pena imposta contra coloro che non osservassono quelle.
Ancora, proveduto ed ordinato è, che le provisioni e dichiaragioni e addizioni negli Ordinamenti e sopra gli
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