Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
      Ordinamenti de la Justizia nel mille dugento novantacin-que nella indizione ottava, di vi. del mese di luglio ordinate fatte e fermate per lo consiglio de'cento uomini, e ancora perii consigli di messer lo Capitano e del Comune di Firenze, le quali notate e per ordine negli Atti de le Reforma-gioni de detti consigli sono scritte per Bonsegnore Guezzi Notaio per lo Comune di Firenze de'detti consigli, con le quali secondo il tenore e la forma di quelle già poste e scritte sono nel presente volume degli Ordinamenti de la Justizia, e tutte e ciascune cose le quali intorno quelle provisioni, di-chiaragioni, e aggiunte, nel predetto die per li predetti consigli provedute, ordinate e fermate furono in quelli Ordinamenti de la Justizia, sì come detto è, già poste e scritte sono, sieno Ordinamenti di Justizia, e sì come Ordinamenti di Justizia e per Ordinamenti di Justizia sieno avuti, tenuti, osservati, e vagliano e tengano e perpetuamente abbiano pienissima fermezza, e a tutti altri qualunqui ordinamenti, provisioni e reformagioni di consigli, e ancora capitoli del Costituto debbiano innanzi valere; e alla osservanza ed esecuzione di tutti quelli i segnori Podestà, Capitano e Difensore e le loro famiglie, Priori dell'Arti e Gonfaloniere di Justizia e tutti officiali del detto Comune, sì i presenti come quelli che saranno per lo tempo, in ogni modo e fermamente sieno tenuti, a pena e sotto pena di tre mille di fiorini piccioli per ciascuno Rettore o Officiale che facesse contra overo le predette cose e ciascuna de le predette non osservasse ; la quale si debbia dare al Comune di Firenze ; ne la quale pena e quantitade di lire mille possano e debbiano essere condannati per lo Giudice Sindaco del Comune di Firenze; eziandio durante l'officio di loro e di ciascuno di loro, e ancora poscia per li Sindachi, i quali saranno deputati a sindacare, loro overo alcuno di loro. E li Camarlinghi li quali fossono per lo tempo, siano tenuti e debbiano a loro, ed a ciascuno di loro la detta quantitade del loro salario ritenere. E


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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