Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIAť
LXII.
De la generale conclusione ed osservagione de. predetti Ordinamenti.
Ancora, che tutte e ciascune soprascritte cose in ciascuna parte di loro sieno Ordinamenti di Giustizia; e si come Ordinamenti di Giustizia, e per Ordinamenti di Giustizia sieno avuti, tenuti, e fermamente osservati, e nel libro e volume di quelli Ordinamenti sieno scritti, e possansi e debbiatisi lecitamente e sanza pena, essere posti e scritti. E che tutte e ciascune cose, le quali ne'soprascritti Ordinamenti di Giustizia parlano , e contengonsi de l'osservanza , e sopra 1' osservanza, ed esecuzione di quegli Ordinamenti, e di questi non mutare o assolvere, overo correggere, e d'inchiedere e procedere contra coloro li quali commettessono, overo facessono contra quegli Ordinamenti overo alcuno di quegli in tutte e per tutte cose, in tutti i soprascritti Ordinamenti luogo abbiano e fermamente sieno osservati.
LXIII.
Infrascritti sono Ordinamenti fatti a fortezza de li Ordinamenti della Giustizia sopra ordinare modo che si debbia osservare per fare esecuzione de' detti Ordinamenti.
Nel nome di Dio amen; nell'anno de la sua incarnazione mcclxxxxv. , nella ottava indizione, l'ultimo di del mese di marzo. Questi sono gli Ordinamenti del Comune e del Populo di Firenze, fatti di comandamento de' signori Priori dell'Arti, e del Gonfaloniere de la Justizia per li savi a queste cose eletti, a fortezza degli Ordinamenti de la Justizia sopra ordinare e fermare modo e ordine che si
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