Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 91
debbia osservare per lo detto Gonfaloniere de la Justizia per li banderai e pedoni de la Justizia in qualunque ora fosse loro bisogno andare con arme per fare esecuzione degli Ordinamenti de la Justizia.
LXIV.
Che ami che lo Gonfaloniere vada per esecuzione fare, ' deliberi nella casa de Priori le poste de sesti.
Ancora, ordinato, proveduto e fermato è, ad onore, e buono stato del Comune, e del Populo di Firenze, e acciò che tutte le cose dirittamente e con maggiore provisione procedano, che a qualunque ora avvenisse il Gonfaloniere de la Justizia dovere andare col gonfalone, banderai , e pedoni de la Justizia armati per esecuzione d' Ordinamenti di Justizia fare ad alcuno luogo de la cittade, borghi, overo sobborghi od altrove, secondo quelli Ordinamenti di -justizia, che innanzi che'l detto Gonfaloniere vada col gonfalone, banderai, e pedoni sopradetti debbia deliberare ne la casa de' Priori co' segnori Priori e Consigliere di quello Gonfaloniere ed altri savi (s' egli vorrà avere e i quali vorrà avere) le poste, dove, e in quale luogo ciascuno sesto, overo banderai e pedoni di ciascuno sesto debbiano stare partitamente l'uno sesto da l'altro, cioè i banderai e pedoni loro di ciascuno sesto, e come i detti banderai debbiano andare e reddire ordinatamente, ciascuno co' suoi pedoni. e chi di loro prima, e chi secondariamente, overo il terzo andare debbia e reddire.
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